Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15297 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15297 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 11/10/2024, la Corte di Appello di Napoli ha ridotto ad anni 7 e mes 2 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa la pena inflitta a COGNOME NOME con sentenza n. 257/24 emessa in data 08/05/2024 dal GUP del Tribunale di Santa Maria Q pua Vetere, a seguito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1 bis D.P.F. n. 3
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia dell’imputato, lamentando: a) Violazione di legge e difetto di notivazi relazione all’art. 129 c.p.p., per aver la Corte di Appello omesso di verificare la sussi RAGIONE_SOCIALE condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p., limitandosi a utilizzare una mera for di stile; b) Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 62 bis c c.p., per non aver la Corte adeguatamente valutato i parametri di cui all’art. 13:: c.p. al concedere le circostanze attenuanti generiche ed irrogare una pena più mite.
Il ricorso è inammissibile.
In tema di “patteggiamento in appello”, il giudice di secondo grado, ne l’accoglier richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento de l’imputato per una RAGIONE_SOCIALE cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di c luse di assoluta o di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove, in quanto, in ragione dell’effetto devr: luti dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cogniz del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 de 14/09/2 Bouachra, Rv. 274522; cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276 02).
Tanto richiamato, emerge dunque evidente l’inammissibilità dell’impugna2ione proposta dal ricorrente, il quale – in sede di appello – ha concordato il trattamento sanzior atorio ai sensi dell’art. 599-bis cit., con rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in ques a sed
In relazione poi all’invocata applicazione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, si è ossi arvato i caso che la rinuncia ai motivi d’appello non costituisce di per sé, proprio anchu. per via reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per il r conoscime all’imputato RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutz ta in rapp alla condotta successiva al reato di cui all’art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., c espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano eler renti di segno contrario (Sez. 2, n. 35534 del 06/07/2021, Ronchi, Rv. 281943).
In ogni caso l’applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche richied ?. element segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concession?. RAGIONE_SOCIALE ste (da ult. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590) e in specie nulla ha allegato il ricorrente.
Al contrario, la Corte territoriale ha ridetermiNOME la pena, riducendola da al ini 7 e ad anni 7 e mesi 2 di reclusione, valutando correttamente i parametri di cui all’art. 133 c. particolare la gravità del reato e la personalità dell’imputato, che presenta recil liva re specifica e infraquinquennale.
4.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 co i.proc.p condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non ravvisanr osi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen1 r) RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente