Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12622 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 12622 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 05/12/1995
avverso la sentenza del 30/05/2024 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema del cd “patteggiamento in appello”, introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilev d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata dispos non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclus sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legitti analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 – 01). Si è ritenuto inammissibile ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex ar cod. proc. pen. (così, oltre decisione citata, v. Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10 Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170), nonché il ricor volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizi
legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di uf con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01).
Ritenuto che pertanto non è consentito all’imputato rimettere in discussione descrizione del fatto e la sua qualificazione giuridica una volta che, sulla base dì si sia raggiunto un accordo con il pubblico ministero; ne consegue che dev dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la sent pronunciata in appello in esito all’accordo raggiunto ai sensi del citato art. fondato sull’inesattezza della qualificazione giuridica del fatto, atteso che modo, l’imputato tende a conseguire l’effetto, incompatibile con l’irrevocabil immodificabilità del consenso prestato, di rimettere in discussione l’accordo raggiunto.
Rilevato che, nel caso in esame, con il ricorso per cassazione NOME COGNOME denuncia vizio di violazione di legge in relazione alla errata qualificazione del fatto reato al medesimo contestato;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento d spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila in favore de Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricors (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 14/01/2025
Il Consigliere estensore
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE