Patteggiamento in Appello: Quando l’Accordo sulla Pena Preclude il Ricorso in Cassazione
Il patteggiamento in appello, introdotto dalla Legge n. 103/2017, rappresenta uno strumento processuale finalizzato a deflazionare il carico giudiziario, consentendo alle parti di accordarsi sull’entità della pena in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 46231/2023) offre un chiarimento fondamentale sui limiti di questo istituto, specificando come la sua adozione influenzi la possibilità di ricorrere successivamente per Cassazione. La decisione sottolinea che l’accordo sulla pena implica una rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, rendendo inammissibile un ricorso che lamenti la mancata assoluzione nel merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Roma che, in riforma di una precedente decisione, aveva rideterminato la pena per un imputato accusato di usura, estorsione e altri reati. La nuova pena, pari a cinque anni e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa, era stata il risultato di una concorde richiesta delle parti, formalizzata ai sensi dell’art. 599 bis del codice di procedura penale, ovvero tramite un patteggiamento in appello.
Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione. Il motivo del ricorso era unico e specifico: si contestava un vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, norma che impone il proscioglimento immediato dell’imputato quando risulta evidente la sua innocenza o l’assenza di reato.
La Decisione della Corte e il Patteggiamento in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza riguardo agli effetti del patteggiamento in appello. Secondo i giudici supremi, questo istituto processuale non è semplicemente un accordo sulla pena, ma implica una scelta strategica da parte dell’imputato.
L’Effetto Devolutivo e la Rinuncia ai Motivi di Appello
Il fulcro della decisione risiede nell’effetto devolutivo dell’impugnazione. Quando l’imputato accetta di concordare la pena, di fatto rinuncia ai motivi di appello che riguardano l’accertamento della sua responsabilità penale. La cognizione del giudice d’appello viene così circoscritta ai soli punti che non sono stati oggetto di rinuncia.
In altre parole, l’imputato, scegliendo la via dell’accordo, accetta implicitamente il giudizio di colpevolezza formulato in primo grado, concentrando la negoziazione esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. Di conseguenza, non può in un secondo momento, davanti alla Cassazione, rimettere in discussione proprio ciò a cui ha rinunciato: la valutazione della sua colpevolezza.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha richiamato precedenti pronunce (Cass. n. 52803/2018 e n. 22002/2019) per affermare che il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non ha l’obbligo di motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Questo perché, una volta che l’imputato ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, il perimetro del giudizio si restringe. La richiesta di applicare l’art. 129 c.p.p. appartiene proprio a quell’area di valutazione del merito a cui l’imputato ha volontariamente rinunciato con l’accordo. Pertanto, sollevare tale questione in sede di legittimità costituisce un tentativo inammissibile di riaprire una discussione processualmente chiusa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. La scelta di accedere al patteggiamento in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente dalla difesa. Se da un lato offre il vantaggio di una pena potenzialmente più mite e di una rapida definizione del processo, dall’altro comporta la definitiva preclusione di ogni contestazione sulla colpevolezza. L’imputato non potrà più sperare in un’assoluzione nel merito, né in appello né, tantomeno, in Cassazione. La sentenza di secondo grado diventa, su quel punto, intangibile. Di conseguenza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rappresenta l’esito inevitabile di un’impugnazione che tenti di forzare i limiti imposti dalla scelta processuale precedentemente compiuta.
Se si accetta un ‘patteggiamento in appello’, si può comunque ricorrere in Cassazione per chiedere l’assoluzione?
No. Secondo la Corte, accettare un ‘patteggiamento in appello’ comporta la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità penale. Di conseguenza, non è possibile ricorrere in Cassazione per lamentare il mancato proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’ordinanza stabilisce che, a norma dell’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle Ammende.
Il giudice d’appello, in caso di accordo sulla pena, deve motivare perché non assolve l’imputato?
No. La Corte chiarisce che il giudice di secondo grado, quando accoglie la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato, poiché la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, tra cui rientra la questione della responsabilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46231 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46231 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 02/03/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA,
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 02/03/2023 la Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione del Gup del Tribunale di Roma pronunciata il 08/03/2022, appellata da NOME COGNOME, rideterminava la pena, su concorde richiesta RAGIONE_SOCIALE parti, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione ai reati di usura, estorsione e altro, contestatigli.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il COGNOME, tramite il difensore di fiducia, censurando con un unico motivo il vizio di motivazione in ordine all’esclusione della responsabilità penale o di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
Per costante affermazione giurisprudenziale in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto ad opera dell’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena
concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una RAGIONE_SOCIALE cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE prove, in quanto, in ragione dell’effe devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Cass. Sez. 4, sent. n. 52803 del 14/09/2018 – dep. 23/11/2018 – Rv. 274522; Sez. 2, sent. n. 22002 del 10/04/2019 – dep. 20/05/2019 – Rv. 276102).
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
La Presidente