Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16237 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 23 giugno 2023 la Corte di Appello di Napoli, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e in parziale r della sentenza del 17 novembre 2022 del Giudice per le indagini prelimina presso il Tribunale di Napoli Nord resa, ha rideterminato in anni quattro m otto di reclusione ed euro 32.000 di multa la pena inflitta ad NOME COGNOME reati di cui alli art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (cap comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 2), 648 e 61 n. 2 cod. pen. (c 3) e 697 cod. pen. (capo 4).
È stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale la ricorrent lamentato l’assenza di motivazione quanto alla possibile applicazione di causa di non punibilità, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., e la viol legge con riguardo alla mancata qualificazione della fattispecie contesta quella di cui all’art. 73 comma 5 del d.P.R. citato.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. In relazione al motivo di censura, a norma dell’art. 599 comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 1 la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fa richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in part motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi d viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, i Pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Al riguardo, e contrariamente ai rilievi della ricorrente, in te “patteggiamento in appello”, il giudice di secondo grado, nell’accoglie richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato prosciogliment dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pe sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una v che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giud limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, 274522; cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). Del pari, qua all’ulteriore doglianza, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cass avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello e 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del f quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinu dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anch
•
COGNOME relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogaz una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196).
Tanto COGNOME richiamato, COGNOME emerge dunque evidente COGNOME l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla ricorrente, la quale – in sede di appello rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo po concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell’art. 599-bis ci rinuncia, quindi, alla dOglianza sollevata in questa sede.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituziona rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della c di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento non quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro 3.000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il gjonsiglier,g estens9re
Il Presidente