Patteggiamento in Appello: Quando l’Accordo Blocca il Ricorso in Cassazione
L’istituto del cosiddetto patteggiamento in appello, introdotto dalla Legge n. 103 del 2017, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso penale, consentendo alle parti di accordarsi sulla pena in secondo grado. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto i limiti che tale accordo impone alla possibilità di un successivo ricorso. Vediamo come la scelta di concordare la pena possa precludere quasi ogni ulteriore via di impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Roma per il reato di ricettazione. L’imputato decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Appello. In questa sede, la difesa e l’accusa raggiungevano un accordo sulla pena, come previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte di Appello, recependo la richiesta concorde delle parti, rideterminava la sanzione in sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, riformando parzialmente la sentenza di primo grado.
Il Ricorso in Cassazione e i Motivi di Impugnazione
Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello. Le doglianze sollevate erano principalmente due: la mancata motivazione del provvedimento e l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio concordato.
Questo passaggio è cruciale: l’imputato, dopo aver beneficiato di una riduzione di pena grazie a un accordo, tentava di rimettere in discussione l’esito del giudizio di secondo grado lamentando proprio aspetti che, implicitamente, l’accordo stesso avrebbe dovuto risolvere.
Le Motivazioni della Cassazione sul Patteggiamento in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con motivazioni nette e di grande rilevanza pratica. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale legato alla natura del patteggiamento in appello. Scegliendo questa via, l’imputato rinuncia volontariamente a far valere i motivi di appello inizialmente proposti, in cambio di un esito sanzionatorio concordato e, presumibilmente, più favorevole.
La Suprema Corte ha spiegato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bis c.p.p. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce “effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale”. Questo significa che l’accordo sulla pena chiude la porta a quasi ogni ulteriore contestazione, compreso il successivo giudizio di legittimità.
Le uniche doglianze che possono essere sollevate in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di patteggiamento in appello sono estremamente specifiche e riguardano:
1. Vizi della volontà: se la parte dimostra che il suo consenso all’accordo era viziato (ad esempio, per errore o violenza).
2. Mancato consenso del pubblico ministero: se l’accordo non era stato validamente raggiunto.
3. Difformità della pronuncia: se la sentenza del giudice è diversa da quanto concordato tra le parti.
4. Applicazione di una pena illegale: se la pena concordata è contraria alla legge (es. inferiore ai minimi edittali senza le dovute attenuanti).
I motivi sollevati dal ricorrente – carenza di motivazione e severità della pena – sono stati considerati generici e del tutto estranei a queste eccezioni. Accettando l’accordo, l’imputato ha implicitamente rinunciato a contestare la congruità della pena e la motivazione che la sorregge.
Conclusioni
La decisione in commento rafforza la natura dispositiva e preclusiva del patteggiamento in appello. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che l’accordo sulla pena in secondo grado è una scelta strategica con conseguenze definitive. Se da un lato può portare a un beneficio sanzionatorio certo e immediato, dall’altro comporta una sostanziale rinuncia alla possibilità di impugnare la sentenza in Cassazione per motivi attinenti al merito o alla congruità della pena. La pronuncia della Suprema Corte serve da monito: una volta stretto l’accordo, non si può tornare indietro per lamentare proprio ciò che si è accettato.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo un patteggiamento in appello?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come vizi nella volontà di aderire all’accordo, l’applicazione di una pena illegale o una sentenza difforme dall’accordo stesso. Non è possibile contestare genericamente la severità della pena o la motivazione.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati (mancata motivazione e severità della sanzione) non rientravano nelle uniche eccezioni consentite per impugnare una sentenza frutto di un accordo. Con il patteggiamento, l’imputato aveva implicitamente rinunciato a sollevare tali questioni.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito delle questioni sollevate. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16074 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 16074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE di APPELLO di ROMA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, definito con procedura de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14/11/2023 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 24/10/2022, appellata da NOME COGNOME NOME, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen., in mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, in relazione al reato di ricettazione per il quale l’imputato aveva riportato condanna in primo grado.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del NOME, eccependo la mancata motivazione del provvedimento e la severità del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
A seguito della reintroduzione dell’istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è
inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bi cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599-bis cit. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione della pena illegale (aspetti estranei al generico motivo di ricorso).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 19 marzo 2024
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Il Consigliere estensore