Patteggiamento in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del patteggiamento in appello, reintrodotto con la Legge n. 103 del 2017, rappresenta uno strumento processuale di grande rilevanza che permette alle parti di accordarsi sulla pena da applicare. Tuttavia, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, questa scelta ha conseguenze significative sulle successive possibilità di impugnazione. La Suprema Corte ha ribadito che, una volta raggiunto l’accordo, il ricorso per cassazione è consentito solo in casi eccezionali, escludendo doglianze generiche sulla severità della pena.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Accordo in Appello
Il caso in esame ha origine da una condanna in primo grado emessa dal GUP del Tribunale di Milano per i reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’imputato ha presentato appello contro tale decisione.
Nel corso del giudizio di secondo grado, la difesa e la Procura Generale hanno raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte di Appello di Milano, recependo la concorde richiesta delle parti, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in due anni e due mesi di reclusione e 600,00 euro di multa. Nonostante l’accordo, il difensore dell’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione.
Il Ricorso e i Motivi di Doglianza
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si fondava su due principali motivi: la presunta mancata e illogica motivazione del provvedimento della Corte di Appello e l’ingiustificata severità del trattamento sanzionatorio. In sostanza, la difesa contestava la congruità della pena che essa stessa aveva contribuito a concordare.
La Decisione della Cassazione sul Patteggiamento in Appello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e chiara. I giudici hanno sottolineato che l’adesione al patteggiamento in appello comporta una rinuncia implicita a sollevare questioni che non riguardino la validità dell’accordo stesso. Il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599-bis c.p.p. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce anche effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo, incluso il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni Giuridiche: L’Effetto Preclusivo dell’Accordo
La Corte ha spiegato che, analogamente a quanto accade con la rinuncia all’impugnazione, il concordato sulla pena sigilla il merito della questione. L’imputato che accede a tale istituto accetta la pena come contropartita per la definizione celere del processo. Pertanto, un successivo ricorso in Cassazione è ammissibile solo per motivi estremamente specifici, quali:
1. Vizi della volontà: se il consenso dell’imputato all’accordo era viziato.
2. Mancanza del consenso del pubblico ministero: se l’accordo non era stato validamente raggiunto tra le parti.
3. Contenuto difforme della pronuncia: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
4. Applicazione di una pena illegale: se la sanzione concordata è contraria alla legge (ad es. per specie o quantità).
I motivi sollevati dal ricorrente – illogicità della motivazione e severità della pena – sono stati ritenuti estranei a queste eccezioni e, di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche del Patteggiamento in Appello
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente. Scegliendo di accordarsi sulla pena, l’imputato ottiene un beneficio certo ma, al contempo, rinuncia a contestare la valutazione di merito e la congruità della sanzione. Per i difensori, ciò significa illustrare chiaramente al proprio assistito le conseguenze preclusive di tale scelta, evidenziando che non sarà più possibile, in un secondo momento, dolersi della severità di una pena che si è volontariamente accettato di concordare.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza che applica una pena concordata in appello (patteggiamento in appello)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici: vizi della volontà dell’imputato nel prestare il consenso, mancanza del consenso del pubblico ministero, difformità tra la pena concordata e quella applicata, oppure applicazione di una pena illegale. Non è possibile contestare la severità della pena o la motivazione della sentenza.
Accettare un patteggiamento in appello significa rinunciare a contestare la condanna?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’accordo sulla pena in appello ha “effetti preclusivi” sull’intero processo. L’interessato, aderendo all’accordo, rinuncia a sollevare questioni di merito e di legittimità in cambio di una pena concordata, limitando fortemente le successive possibilità di impugnazione.
Quali sono le conseguenze se il ricorso contro un patteggiamento in appello viene dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale sanzione è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18456 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18456 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato in Algeria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, definito con procedura de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 06/02/2024 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Milano del 16/06/2023, appellata da NOME COGNOME, ha rideterminato la pena, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen., in anni due, mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa, in relazione ai reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento per i quali l’imputato aveva riportato condanna in primo grado.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del COGNOME, eccependo la mancata e illogica motivazione del provvedimento e la ingiustificata severità del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
A seguito della reintroduzione dell’istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è
inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599-bi cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599-bis cit. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione della pena illegale (aspetti estranei ai generici motivi di ricorso).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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