Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5539 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5539 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo l’illegalità della pena inflittagli.
Deduce che è stato condannato per il reato di cui all’art. 349 comma 2 cod. pen. e che nel calcolo della pena finale si parte da una pena base illegale (anni due di reclusione ed euro 220 di multa) non essendosi tenuto conto che si trattava dell’ipotesi aggravata di cui al secondo comma che prevede una pena minima di anni 3 di reclusione ed euro 309 di multa
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Sul punto va peraltro ricordato che, condivisibilmente, di recente questa Corte di legittimità ha ritenuto essere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura “de plano” per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell’impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, COGNOME ed altro, Rv. 273920).
L’impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra “e parti. E, come questa Corte di legittimità ha precisato, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 in un caso riguardante gli aumenti di pena a titolo di continuazione). Ipotesi che non ricorre nel caso che ci occupa.
37004/2025 GLYPH R.G.
Ciò perché il negozio processuale liberamente shpulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegaiità della pena concordata (cfr. Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504).
Nel caso che ci occupa si denuncia un vizio astrattamente ammissibile, ma tale denuncia, meramente enunciata e del tutto priva di fondamento, scherma, con tutta evidenza una denuncia relativa alla quantificazione della pena. o, parimenti immotivata, che, in sostanza, mira ad eludere i limiti normativi.
Al di là, infatti, che il ricorrente sarebbe privo di interesse a dedurre un errato calcolo della pena che sarebbe a lui più favorevole, la Corte territoriale non è incorsa nell’irrogazione di alcuna pena illegale.
Ed invero, a seguito dell’annullamento con rinvio operato dalla Terza Sezione Penale di questa Corte am la sentenza 43240/202.2 limitatamente all’esclusione della recidiva e alle circostanze attenuanti generiche, il giudice del rinvio si è pronunciato ex art. 599bis cod. proc. pen., ratificandolo, su un accordo che prevedeva l’esclusione della recidiva e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.
Ebbene, proprio tale ultimo giudizio di equivalenza con l’aggravante contestata ha fatto sì che le parti abbiano convenuto – e il giudice abbia ratificato una pena base di anni 2 di reclusione ed euro 220 di multa pienamente compresa nella forbice edittale di cui al reato non aggravato (da sei mesi a tre anni di reclusione e da 103 a 1032 euro di multa.
Non vi è questione di decorrenza della prescrizione che ha smesso di decorrere dopo la sopra ricordata pronuncia di annullamento di questa Corte di legittimità del 2022 afferente al solo trattamento sanzionatorio essendosi a quella data determinato il giudicato sull’accertamento del reato e della responsabilità (cfr. Sez. 4 n. 114 del 28/11/2018 dep. il 2019, COGNOME, Rv. 274828; conf. Sez. 2, 4109 del 12/1/2016, COGNOME, Rv. 265792; conf. Sez. 2, n. 8039 del 9/2/2010, COGNOME, Rv. 246806; Sez. 3, n. 15472 del 20/2/2004, Ragusa, Rv. 228499; Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, COGNOME, Rv. 226646; Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008 dep. il 2009, COGNOME, Rv. 242494; ed ancora Sez. 6, n. n. 25977/2010; Sez.5, n. 211/2008; Sez. 6, n. 12717 del 31/1/2019, Cintoi, Rv. 276378; Sez. 1, n. 43710 del 24/9/2015, Catanese, Rv. 264815).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6,2000) e della natura del provvedimento impugnato, &la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/01/2026