Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46658 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46658 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME, nato il DATA_NASCITA in Albania
avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Brescia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia I 4 luglio 2022 e appellata dall’imputato, la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento del concordato prospettato dalle parti, riduceva ad anni nove di reclusione la pena inflitta nei confronti di NOME, confermando nel resto la pronuncia di primo
grado, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 e 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ordinandone altresì l’espulsione, a pena espiata, dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso l’indicata ordinanza, l’imputato, per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto due distinti ricorsi per cassazione, con cui deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione:
2.1. alla ritenuta insussistenza delle cause di non punibil tà indicate nell’art. 129 cod. proc. pen., là dove, viceversa, non poteva univocamente ritenersi provata la responsabilità in ordine ai fatti allo stesso ascritti (ricorso Av AVV_NOTAIO);
2.2. alla misura di sicurezza di cui all’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla quale la Corte territoriale, come già prima il Giudice di primo grado, avrebbe omesso qualsivoglia motivazione in punto di pericolosità sociale dell’imputato, accertamento doveroso ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza in esame, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 58 del 1995 (ricorso AVV_NOTAIO).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
L’unico motivo di ricorso dell’AVV_NOTAIO è manifestamente infondato, oltre che aspecifico, dal momento che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che, a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello ad opera dell’art. 1, comma 56, dela legge n. 103 del 2017, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero divers da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, deo. 2020, NOME, Rv. 278170; sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, NOME, Rv. 273755).
Di talché, per le medesime ragioni / si rivela manifestamente infondata anche l’unica doglianza contenuta nel ricorso dell’AVV_NOTAIO. Invero, nel caso in esame, fatta eccezione per quello relativo alla determinazione della pena, è intervenuta espressa rinuncia dell’imputato a tutti i motivi di appello (v. verbale di udienza del 17 gennaio 2023), ivi compresa dunque la specifica censura in punto di misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990.
Alla declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/10/2023