Patteggiamento in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione Diventa Inammissibile
L’istituto del patteggiamento in appello, reintrodotto dalla legge n. 103 del 2017, rappresenta uno strumento processuale di grande rilevanza strategica. Esso consente alle parti di concordare la rideterminazione della pena in secondo grado, con importanti riflessi sulla successiva possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili posti da tale scelta, sanzionando con l’inammissibilità il ricorso basato su motivi a cui si è implicitamente rinunciato.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. In secondo grado, l’imputato, condannato per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90), aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale per la rideterminazione della pena, secondo la procedura prevista dall’art. 599 bis del codice di procedura penale.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha successivamente proposto ricorso per cassazione, lamentando un errore nella qualificazione giuridica del fatto. A suo dire, la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata nell’ipotesi di lieve entità, prevista dal quinto comma del medesimo articolo, che comporta una pena significativamente inferiore.
I Limiti del Patteggiamento in Appello secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la doglianza, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del patteggiamento in appello. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: quando l’imputato accetta di concordare la pena, rinuncia implicitamente a tutti i motivi di appello che non sono stati esclusi dall’accordo.
L’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, infatti, fa sì che la cognizione del giudice sia limitata esclusivamente ai punti della decisione che sono oggetto di contestazione. Se l’imputato rinuncia a contestare la propria responsabilità per accordarsi sulla pena, non può poi pretendere di riaprire la discussione su quel punto in una sede successiva.
La Rinuncia ai Motivi e le Sue Conseguenze
Nel caso specifico, la richiesta di una diversa qualificazione giuridica del reato è una questione che attiene direttamente all’accertamento della responsabilità. Avendo l’imputato rinunciato ai motivi d’appello su questo aspetto per accedere al patteggiamento, ha di fatto precluso ogni possibilità di un loro successivo esame. Il ricorso in Cassazione, pertanto, è stato presentato per ragioni non più consentite, determinandone l’inevitabile inammissibilità.
La Corte ha rafforzato la propria argomentazione richiamando precedenti pronunce conformi (tra cui le sentenze Hoxha, Bresciani e Bouachra), che hanno costantemente affermato come, a seguito di un accordo ex art. 599 bis c.p.p., la cognizione del giudice sia circoscritta ai soli motivi non oggetto di rinuncia.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono lineari e rigorose. La reintroduzione del patteggiamento in appello ha creato un percorso definito: l’accordo sulla pena è subordinato alla rinuncia degli altri motivi. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare né sul mancato proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 c.p.p., né sulla sussistenza di circostanze aggravanti, poiché tali questioni esulano dall’ambito del riesame, ristretto dall’accordo tra le parti. La doglianza relativa all’erronea qualificazione giuridica, essendo strettamente legata alla responsabilità, era coperta dalla rinuncia implicita nell’accordo. Pertanto, il ricorso in Cassazione è stato ritenuto inammissibile perché fondato su un motivo non più spendibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante monito per la difesa: la scelta del patteggiamento in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive e non reversibili. Se da un lato può garantire una pena certa e più mite, dall’altro comporta la cristallizzazione del giudizio di responsabilità per come definito in primo grado. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione, in sede di legittimità, questioni coperte dalla rinuncia – come la qualificazione del reato – si scontrerà con una declaratoria di inammissibilità. Tale esito, come nel caso di specie, comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Se accetto un patteggiamento in appello, posso ancora contestare la qualificazione giuridica del reato in Cassazione?
No. Secondo la Corte, accettare il patteggiamento in appello (art. 599 bis c.p.p.) comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità, inclusa la qualificazione giuridica del fatto. Di conseguenza, un ricorso in Cassazione basato su tale motivo è inammissibile.
Qual è l’effetto della rinuncia ai motivi di appello nel contesto del patteggiamento?
La rinuncia ai motivi di appello, a seguito dell’accordo sulla pena, limita la cognizione del giudice ai soli motivi non oggetto di rinuncia. Questo è dovuto all’effetto devolutivo dell’impugnazione, che circoscrive il giudizio ai punti specificamente contestati e non ritirati.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile dopo un patteggiamento in appello?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18744 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18744 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta, tra gli altri, da NOME COGNOME nei confronti della sentenza del 22/1/2023 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Noia, con cui ne è stata affermata la responsabilità in relazione al reato di cui all’art. comma 1, d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena sulla base di quanto concordato dalle parti, ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.
Considerato che avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata qualificazione della condotta ai sensi del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90.
Osservato che a seguito della reintroduzione del cosiddetto patteggiamento in appello, per opera dell’art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di circostanz aggravanti in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, COGNOME, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, COGNOME e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522), cosicché la doglianza in ordine alla erronea qualificazione giuridica della condotta risulta preclusa, nel caso in esame, dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità, con la conseguente inammissibilità del ricorso, presentato per ragioni diverse da quelle consentite avverso sentenze rese ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente