Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12661 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
LA Corte di Appello di Torino rideterminava, ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen., la pena alla quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati per estorsione aggravata.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME NOME, Al riguardo il difensore lamenta che nella sentenza impugnata non vi era alcun riferimento all’insussistenza di cause estintive del reato.
Propone ricorso per cassazione anche il difensore di COGNOME NOME COGNOME.
2.1 II difensore lamenta l’erronea qualificazione del fatto, che avrebbe dovuto essere considerato quello previsto e punito dall’art. 640 cod. pen., e non dall’art. 629 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
1.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità ne vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l’istituto dell’applicazio della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa i, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro; peraltro, si deve rilevare l’estrema genericità del ricorso di COGNOME), con effetti sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 – dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).
Discende l’inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/02/2024