Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6484 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6484 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1.–
RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza del 22 maggio 2023 la Corte di Appello di Genova, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ed in parziale riforma della sentenza del 24 gennaio 2023 del Tribunale di Genova resa in esito a giudizio abbreviato ha rideterminato in anni due di reclusione ed euro novemila di multa la pena inflitta ad COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73, commi 1 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stante l’illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un ammontare di poco meno di settemila dosi medie singole..
È stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale il ricorrente ha lamentato l’inosservanza della legge penale con riguardo all’affermata penale responsabilità a carico del prevenuto per il reato allo stesso ascritto, e alla mancata valutazione sulla possibile sussistenza di una ragione di proscioglimento.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
In relazione al motivo di censura, a norma dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., siccome inserito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di appello provvede in camera di consiglio quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiest l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo.
Al riguardo, e contrariamente ai rilievi del ricorrente, in tema di “patteggiamento in appello”, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’affermazione della responsabilità, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell’art. 599-bis cit. con rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in punto affermazione della responsabilità, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522; cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigli nsore COGNOME
Il Presidente