Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7638 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7638 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SANTERAMO IN COLLE il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a TORREMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avvis~ ik, N L C-d GLYPH st.1 4 , I jr ! udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RG NUMERO_DOCUMENTO/23
Rilevato che NOME COGNOME , NOME COGNOME, NOME COGNOME sono stati conda alle pene di legge, rispettivamente, il primo, per reati di armi di cui al capo 4, in il capo 3, per ricettazione di cui al capo 5 e per installazione di ricetrasmettitori e di cellulare (jammer, capo 7), il secondo, per reati di armi (capo 4, in esso assorbit per ricettazione (capo 5), per violazione degli art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 aggravata dall’ingente quantità (capo 6), e per violazione degli art. 73, commi 1 e 4 309 del 1990 (capo 8), la terza, per la violazione dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R 1990;
Rilevato che NOME COGNOME è stato condanNOME alle pene di legge per evasioni e violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, da solo e in concorso con NOME COGNOME
Rilevato che i primi tre ricorrenti contestano con il primo motivo l’accertamento di resp e con il secondo il diniego delle generiche;
Rilevato che il quarto ricorrente lamenta la violazione di legge per il diniego dell’art 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
Rilevato che i primi tre hanno rinunciato ai motivi di appello e concordato la pena, ricorso, da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., è da ritenersi manifestamente infondato: in tema di cosiddetto patteggiamento in appello, come reintr dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secon nell’accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato prosciog dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’ins cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragio devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es 52803 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274522);
Rilevato peraltro che il ricorso non allega alcun elemento a sostegno dei motivi;
Rilevato che il ricorso di NOME sia inconsistente perché ha compiuto una pl cessioni per quantità molto importanti (almeno kg 2,2 di marijuana e un quantitativo imp di hashish), per cui correttamente i Giudici di merito hanno escluso il fatto lieve;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilev declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’ spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024
Il Presidente