Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18035 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nato a Casignana il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Depositata in Cancelleria
Oggi, – 8 MAG, 2024
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/05/2023, la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza emessa in data 15/07/2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Locri (che aveva condannato gli imputati per aver realizzato, all’interno di un fondo, nella loro disponibilità ed utilizzato come azienda agricola per l’allevamento di animali, due coltivazioni di sostanza stupefacente del tipo marijuana e per aver detenuto illecitamente sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish nonchè varie armi comuni da sparo e da guerra, parti di armi e munizioni e aver acquisto o ricevuto armi clandestine al fine di procurare a sé o ad altri ingiusto profitto), in accoglimento della richiesta concordata ex art. 599bis cod.proc.pen. applicava a COGNOME NOME la pena di anni cinque di reclusione ed euro 12.675,00 di multa; rideterminava, poi, la pena irrogata a COGNOME NOME e COGNOME NOME in anni quattro di reclusione ed euro 10.275,00 di multa ciascuno, sostituendo la pena accessoria dell’interdizione perpetua con l’interdizione temporanea per la durata di anni cinque e revocando la pena accessoria dell’interdizione legale.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
NOME COGNOME propone due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti dell’accordo delle parti anche in termini di congruità della pena, lamentando che la Corte di appello si era limitata a prendere atto dell’accordo delle parti; richiama la sentenza n. 31247/2019 di questa Corte in ordine alla necessità del doveroso controllo in ordine al progetto di pena, anche in termini di congruità.
Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 80 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non aveva motivato in ordine alla sussistenza della aggravante, parametrata su circostanze ipotetiche e ad un dato ponderale non certo perché comprensivo anche della sostanza da essiccare e delle infioresc:enze.
NOME e NOME COGNOME NOME propongono due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deducono violazione dell’art. 125, comma 3, cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
Lamentano che l’affermazione di responsabilità era stata basata su motivazione assertiva e contraddittoria, che trascurava il dato fattuale, in quanto la mera presenza dei due germani sul fondo agricolo non poteva fondare la contestata ipotesi concorsuale; in particolare, le immagini estrapolate dalla fototrappola evidenziavano l’attività lavorativa assolutamente lecita dei germani in zona diversa rispetto a quella ove era stata rinvenuta la piantagione, peraltro ben occultata; inoltre, anche le armi rinvenute erano ben occultate e non visibili; il numero delle piante, poi, pari a 65, era esiguo e compatibile con la gestione da parte di una sola persona; la ricostruzione in fatto della Corte di appello non era convincente e, pertanto, non era stata offerta la prova certa di un contributo partecipativo, morale o materiale, dei germani nella condotta delittuosa altrui.
Con il secondo motivo deducono violazione degli artt. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 80 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, evidenziando che la quantità di principio attivo delle sostanze repertate era di poco superiore al valore massimo di principio attivo stabilito dalla Suprema Corte e che, quindi, occorreva una valutazione più approfondita degli altri parametri da parte del giudice di merito, soprattutto, in ordine alla sicura riconducibilità ai ricorrenti, tenuto con anche del dato confessorio del padre secondo il quale avrebbe personalmente ed esclusivamente gestito lo stupefacente e le armi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di NOME COGNOME va dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo non pone profili di illegalità della pena e costituisce principi consolidato che, in tema di “patteggiamento in appello” ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 – 01; Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 – 01).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, inammissibile.
Come già evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell’articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla I. n.125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall’art. 599-bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena determina il
passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il qu propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati – come avvenuto nel specie in relazione alla questione della sussistenza della circostanza aggravan cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990 – nè possono essere rilevate d’ufficio le qu relative ai medesimi motivi (Cfr Sez.4, n.9857 del 12/02/2015, Rv.262448; Sez.4 n.53565 del 27/09/2017, Rv.271258, nonchè con riferimento al vigente istituto d cui all’art. 599-bis cod.proc.pen.,Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, 271258; Sez.5 n.29243 del 04/06/2018, Rv.273194).
I ricorsi di NOME NOME e NOME COGNOME vanno dichiara inammissibili.
2.1. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto censure non proponibili in s di legittimità.
I ricorrenti, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazio richiedono sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, de risultanze processuali.
Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decis impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei f senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precl sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, COGNOME, 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, COGNOME, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006 n. 37006, COGNOME, Rv. 235508).
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risul processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diver parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. Rv. 234148).
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assen quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realt appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongr tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente i
dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativ dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragiona svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
2.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 36258 d 24/05/2012 (Rv. 253150), hanno stabilito il principio secondo il quale l’aggrava della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1 non é di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il va massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per cigni sostanza nel tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutaz del giudice di merito, quando tale quantità sia superata; ed è stato precisat per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità mass detenibile, ai sensi dell’art. 75, comma 1-bis, cl.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, al fine di verificare la sussistenza della circ aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 30 1990, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di prin attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, nella misura in cui posso essere utilizzati come meri criteri orientativi, individuati a seguito di una i condotta su un numero cospicuo di sentenze di merito (Sez. U, n.14722 del 30/01/2020,Rv. 279005 – 01; Sez.4, n.55014 del 15/11/2017, COGNOME, Rv.271680; Sez. 6, n. 543 del 17/11/2015, dep. 2016, Pajo, W/. 265756; Sez. 6 n. 44596 del 08/10/2015, Maggiore, Rv. 26552.3; Sez. 6, n. 6331 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 262345; Sez. 4, n. 49619 del :1.2/10/2016, Paiumbo e altro, Rv 268624). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
E si è, poi, chiarito, con riferimento alle cd. “droghe leggere”, che l’aggra della ingente quantità di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1 (al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato d Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effe dell’annullamento del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. “drog leggere” aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio at detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg ) non è di norm ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte ( 2000) il valore massimo in milligrammi (valore – soglia), determinato per det sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006 (corrispondente a 2 kg
principio attivo), ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di mer quando tale quantità sia superata (Sez. U,n.14722 del 30/01/2020,Rv. 279005 01, cit; Sez.4, n.49366 del 19/07/2018, dep.29/10/2018, Rv.274038; Sez.6,n.36209 del 13/07/2017, Rv.270916 – CI1; Sez.3, n. 47978 del 28/09/2016, Rv.268698 – 01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente motivato in or alle ragioni del proprio convincimento circa la configurabilità della aggravant effetto speciale di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, richiaman principi di diritto espressi da questa Corte di legittimità ed evidenziando non che si era determinato il superamento del valore-soglia in maniera consisten ma rimarcando anche il grado di purezza delle dosi ricavabili (oltre 40.000 quindi, idoneo a rifornire un numero ingente di consumatori), il grado di diffusi nonchè il carattere organizzato della coltivazione, elementi tutti dimostr dell’idoneità del quantitativo di stupefacente ad arrecare notevole pregiudiz bene giuridico della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice (pp. 16 della sentenza impugnata).
Le argomentazioni sono congrue e logiche e si sottraggono, pertanto, a sindacato di legittimità.
I ricorrenti, peraltro, propongono anche una lettura alternativa del mater probatorio, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non poss trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell’art. 616 cod. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 19/03/2024