Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40857 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40857 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2020 del TRIBUNALE di MANTOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME con trasmissione degli atti al giudice competente.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Mantova con sentenza in data 4 Febbraio 2020, su richiesta dell’imputato cui ha prestato consenso il PM, ha applicato ai COGNOME NOME la pena concordata di mesi sei di arresto e di euro 2.000 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art.187 C.d.S., con sospensione condizionale della pena.
2. Avverso detta sentenza insorge il ricorrente assumendo violazione di legge ai sensi dell’art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. per difetto di correlazione tra la pena concordata e quanto stabilito in sentenza, laddove nella istanza per l’applicazione della pena era stata richiesta la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il giudice aveva invece ritenuto di non potere procedere a detta sostituzione stante l’esplicito divieto di cui all’art.187 comma 8 bis C.d.S. per avere il ricorrente già usufruito della sostituzione in relazione ad ipotesi contravvenzionale di cui all’art.186 C.d.S. e aveva quindi disposto la sospensione condizionale della pena. Assume il ricorrente che il giudice del patteggiamento non avrebbe potuto dare seguito all’accordo, depotenziato dalla esclusione della sostituzione della pena e, in assenza di richiesta delle parti, concedere la sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è fondato per la ragione, assorbente di ogni ulteriore deduzione, che il giudice del patteggiamento, a fronte di richiesta di pena concordata con la quale era stata richiesta la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ritenendo di non potere dare seguito al patto nei termini richiesti, non avrebbe potuto escludere uno dei termini dell’accordo (sostituzione della pena), ma avrebbe dovuto rigettare la richiesta di applicazione della pena tout court. Invero la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta, e non alternativa, a quella di applicazione della pena. Ne consegue che al giudice incombe l’obbligo, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa, qualora la sostituzione non sia applicabile, senza alcuna possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista dell’applicazione della pena concordata (sez.sez.6, n.17198 del 18/04/2007, COGNOME, Rv.236454; sez.4, n.18136 del 10/04/2012, COGNOME, Rv.253750-01).
Nella specie il Tribunale di Mantova ha omesso di considerare l’unitarietà del patto in quanto comprensivo della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ed ha operato una inammissibile scissione dello stesso, violando peraltro il contenuto dell’accordo sottoposto alla sua ratifica.
Al pari non era consentito al giudice del patteggiamento integrare il contenuto del patto con il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena laddove la volontà espressa nell’accordo era nel senso che la pena detentiva avrebbe dovuto essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità con tutte le conseguenze previste dall’art.187 comma 8 bis C.d.S. anche in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sdpensione della patente di guida, mentre nessuna richiesta, sia pure subordinata, era stata avanzata dal ricorrente in punto di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Invero la sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell’accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significato escludente nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto e il beneficio non può essere accordato di ufficio (sez.2, n.42973 del 13/06/2019, COGNOME, Rv.277610-01; sez.3, n.31633 del 7/04/2015, COGNOME, Rv.264426).
2.1 Su tale punto il Tribunale di Mantova ha provveduto ultra vires, pervenendo ad una decisione che non solo si discosta dal contenuto sostanziale del patto, ma che ne tradisce la finalità perseguita, implicante lo svolgimento di una attività collaborativa da parte del condanNOME (sez.4, n.30856 del 16/06/2022, PG/Previtali, Rv.283456-01).
Il vizio denunciato rientra senz’altro nel novero dei motivi di ricorso ammessi ai sensi dell’art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. in quanto attiene al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza pronunciata e determina l’annullamento senza rinvio della medesima sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale dì Mantova per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Mantova per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 Giugno 2023
DEPOSITATO IN
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CA LLERIA
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