Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3647 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3647 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Lucca il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/04/2025 del Gip del Tribunale di Lucca. Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Gip Tribunale di Lucca ha applicato ad NOME COGNOME la pena di mesi sei d 4 m GLYPH ri 4 arresto ed euro 1.400,000 di GLYPH e disposto la sospensione della patente di guida per la durata di mesi dodici (mesi sei raddoppiata l’appartenenza del veicolo a terzi), in relazione al reato di cui all’a comma 7, in relazione al comma 2 lett. c), Cod. strada.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse d COGNOME,affidato a due motivi.
2.1.Con il primo si deduce la violazione dell’art. 444 cod. proc. p stante la difformità tra la sentenza pronunciata e l’accordo intervenut A ti rt t le parti. In particolare, si lamenta che il giudice Io omesso di disporre
conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, così come era stat concordato tra le parti. Ove, invero, il giudice non avesse condivi l’accordo avrebbe dovuto rigettare l’istanza, non essendo in suo pote modificare l’accordo intercorso tra le parti processuali.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 186, comma 7, Cod. strada, per avere il giudice applicato il raddoppio del termine sospensione della patente di guida (da mesi 6 a mesi 12) in considerazione dell’appartenenza del veicolo a soggetto estraneo. Ancorché, infatti, il PM l’imputato avessero concordato la sospensione della patente per mesi 12, i raddoppio è stato disposto in violazione di legge, così come stabilito da Sezioni unite con la sentenza n. 46624 del 29/10/2015 che ha sancito i principio secondo cui la durata della sospensione della patente di guida art. 187, comma 7, Cod. strada risulta compresa tra il minimo di sei mesi massimo di due anni, non avendo rilievo, ai fini della determinazione dell durata della sanzione, la cfrcostanza che l’autovettura utilizz dall’imputato, autore del rifiuto, appartenga a persona estranea al reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ fondato e assorbente il primo motivo di ricorso.
Con atto di opposizione a decreto penale di condanna datato 31 gennaio 2024 NOME COGNOME ha chiesto l’applicazione della pena di mesi nove di arresto e 2.100 euro di ammenda, ridotta per il rito a mesi se 1.400 di ammenda, con la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (180 giorni A /euro 5,00 / pari a complessivi 900,00 euro) e, dunque, complessivi 2.300,00 euro di ammenda e con la sospensione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Sull richiesta di applicazione della pena, il Pubblico Ministero ha prestato consenso in data 6.2.2025.
E’ qui opportuno rammentare che il principio che governa l’istitut dell’applicazione della pena su richiesta delle parti è quello della necess corrispondenza, per qualità e quantità della pena applicata rispetto a que stabilita e oggetto dell’accordo intervenuto tra le parti.
E’ stato ripetutamente affermato, in tema di mancata coerenza tra i contenuto dell’accordo e la pronuncia che, laddove in sede d patteggiamento venga richiesta la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni di cui all’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, il giu non può applicare la pena concordata senza concedere la chiesta
sostituzione, non essendo consentito dalla legge, né può, in difformità o modifica dell’accordo raggiunto, applicare una sanzione sostitutiva divers da quella pattuita (Sez. 2, n. 9841 del 14/02/2024, non massimata, i motivazione; Sez. 3, n. 51692 del 09/06/2016, non massimata, Sez. 2, n. 10133 dei 22/10/1993, Rv. 196722 -01).
E’ stato, altresì, precisato, che «in tema di patteggiamento, la richi dell’imputato di a . pplicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giud l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stes caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scind termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in dell’applicazione della pena concordata» (Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Rv. 284961).
Nel caso di specie, avendo le parti concordato la sostituzione della pen detentiva con quella pecuniaria, il giudice, dopo avere verificato i presupposti la conversione, avrebbe dovuto recepire l’intero accordo. Se, al contrario, ave rilevato qualche causa ostativa, avrebbe dovuto rigettare la richiesta, non poten modificare quanto convenuto tra le parti.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio con trasmissione al Gip del Tribunale di Lucca, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti Tribunale di Lucca, per l’ulteriore corso.
Deciso il 3 dicembre 2025
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