Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26327 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26327 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 27/08/1983
avverso la sentenza del 26/11/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di AOSTA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti all’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Aosta.
Ritenuto in fatto
Il GUP del Tribunale di Aosta ha applicato a COGNOME Gazment una pena su richiesta di anni uno e mesi due di reclusione ed euro mille multa per cessione continuata di cocaina, fatti posti in continuazione quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Brescia, definitiva il 01/09/ richiamando la richiesta formulata alla precedente udienza dal difensor procuratore speciale dell’imputato.
La difesa di costui ha proposto ricorso, formulando un unico motivo, con i quale ha dedotto la violazione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra la sentenza e la richiesta di applicazione pena, nella la pena della reclusione era individuata in anni uno di reclusione, iàando pe riforma della sentenza con attivazione dei poteri correttivi della Corte di cassaz ai sensi dell’art. 619, codice di rito.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullame della sentenza impugnata senza rinvio e la trasmissione degli atti all’Uff del GIP del Tribunale di Aosta.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.
Le coordinate ermeneutiche per individuare i poteri del giudice rispetto contenuto dell’accordo ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen. sono recentemente ben delineate dal Supremo organo della nomofilachia (chiamato a dirimere, tra l’altro, la questione del potere del giudice di subordinare il ben della sospensione condizionale della pena a uno degli obblighi di cui all’art. comma 1, cod. pen., pur in mancanza di esplicito consenso dell’imputato): l’elaborazione della giurisprudenza, quanto ai rapporti tra la base negoziale del rit potere decisionale del giudice, ha consentito di rinvenire l’equilibrio di tale mo processuale nella necessaria corrispondenza tra le due componenti menzionate. Si è, infatti, precisato che, nonostante il ruolo del giudice non possa considerarsi merame “notarile” (egli esercitando comunque un potere tipicamente giurisdizional nell’accogliere o rigettare la richiesta di patteggiannento), il suo orizzonte decisi tuttavia definito dal contenuto dell’accordo delle parti, residuando in suo favore cognitivi autonomi limitatamente a quei contenuti estranei, per loro natura o p espressa volontà della legge, alla struttura negoziale del rito e la cui amp varia, a causa del regime differenziato introdotto dalla legge n. 134/2003, in ragi dell’entità della pena in concreto concordata. Alla stregua di tale premessa, dunque, affermato che l’essenza del patteggiamento non si esaurisce nell
retribuzione premiale della rinunzia dell’imputato a contestare l’accusa e al contraddittorio sulla prova, ma è definita altresì dalla prevedibilità in concreto della decisione, ossia d41Ia possibilità offerta allo stesso imputato di un controllo sul contenuto della sentenza (Sez. U, n. 23400 del 27/1/2022, COGNOME, in motivazione).
Anche successivamente, si è chiarito che, in tema di patteggiamento, il giudice, nel ratificare l’accordo intervenuto tra le parti, non può alterarne il contenuto, per esempio, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di un obbligo rimasto estraneo alla pattuizione, posto che, ove reputi l’imputato immeritevole del beneficio, in assenza del previo adempimento dell’obbligo a suo carico, non ha alcuna alternativa rispetto al rigetto dell’istanza (Sez. 3, n. 19605 del 25/01/2023, NOME, Rv. 284614 – 01).
Nella specie, sussiste il vizio di difetto di correlazione denunciato dalla difesa.
Nella premessa della decisione censurata, infatti, il giudice ha espressamente richiamato la richiesta formulata nel corso di una precedente udienza (da individuarsi in quella del 15 ottobre 2024) da parte del procuratore speciale dell’imputato. Nel corso di essa, secondo quanto emerge dal relativo verbale, il procuratore aveva indicato la pena detentiva in anni uno di reclusione ed euro mille di multa e su tale pena il pubblico ministero aveva, nella medesima sede, prestato il proprio consenso.
Nel corpo della motivazione, invece, così come nel dispositivo, il giudice, nonostante il richiamo operato all’accordo negoziale, ha rideterminato la pena detentiva in anni uno e mesi due di reclusione, ciò integrando la dedotta violazione di legge, posto che il giudice, ove non avesse ritenuto congrua la pena concordata avrebbe potuto soltanto rigettare l’accordo, ma non modificarne il contenuto.
Trattasi di vizio che determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non potendo attivarsi i poteri correttivi di questa Corte, come invocati dalla difesa.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Aosta per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Aosta per l’ulteriore corso.
Deciso il 13 giugno 2025
La Consigliera est.
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Il PrOdente
NOME COGNOME
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