Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1923 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1923 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, contro la sentenza del GIP di Palermo del 26.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 26.5.2022 il GIP di Palermo, su richiesta degli imputati ed il consenso del PM, ha applicato a NOME COGNOME la pena finale di anni 4 e mesi 11 di reclusione ed Euro 5.200 di multa ed a NOME COGNOME, previo riconoscimento della continuazione tra i capi 5) e 6) del presente procedimento e quello giudicato con sentenza della Corte di Appello di Palermo del 5.2.2020 irrevocabile il 18.3.2021, la pena finale di anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed Euro 5.000 di multa;
ricorrono per cassazione il COGNOME ed il COGNOME a mezzo dei rispettivi difensori lamentando:
2.1 NOME COGNOME, con ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, violazione di legge e vizio di motivazione; erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, mancanza e manifesta illogicità della motivazione: rileva il carattere meramente apparente della motivazione sulla esclusione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. che risultavano invece proprio alla luce della informativa di PG
richiamata dal GIP e con riguardo ai capi di imputazione per i quali proprio il GIP aveva respinto la richiesta di misura cautelare: evoca, quindi, il contenuto della informativa sui capo 3, 8, 10, 16, 17, 20, 35 e 36; né, aggiunge, il GIP ha evidenziato le ragioni per le quali non aveva ritenuto di qualificare le condotte di cessione di stupefacenti nella ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 DPR 309 del 1990;
2.2 NOME COGNOME, con ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO: violazione di legge con riferimento agli artt. 648bis cod. pen., 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. pen.; 73 e 80 DPR 309 del 1990; 129 cod. proc. pen.: rileva, infatti, che del tutto omessa è la disamina circa la impossibilità di addivenire ad una sentenza di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen.;
- i ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure non consentite in questa sede alla luce di quanto, oggi, espressamente disposto dall’art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 di cui la giurisprudenza ha preso atto in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, COGNOME; cfr., ancora, Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente).
Il PM e l’imputato possono quindi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
È pertanto inammissibile il ricorso con cui si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014 01; Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME NOME, Rv. 278337 – 01; Sez. F – , Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 01).
Per altro verso, poi, si è chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che ago GLYPH
denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (cfr., tra le tante, Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022, NOME, Rv. 283023 – 01).
L’inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 3.11.2022