Patteggiamento: i limiti invalicabili del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento rappresenta uno degli strumenti più utilizzati nel sistema processuale penale per definire rapidamente il giudizio. Tuttavia, la scelta di concordare la pena comporta una drastica riduzione delle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini entro cui è possibile contestare una sentenza nata da un accordo tra le parti.
Il caso del furto aggravato e l’accordo sulla pena
La vicenda trae origine da una condanna per i reati di furto aggravato in abitazione e utilizzo indebito di carta bancomat. L’imputata aveva scelto di accedere al rito speciale previsto dall’art. 444 c.p.p., concordando una pena di due anni e quattro mesi di reclusione. Successivamente, la stessa parte ha proposto ricorso per Cassazione lamentando che il giudice di merito non avesse dichiarato la sussistenza di cause di non punibilità.
Questa tipologia di doglianza si scontra con il quadro normativo introdotto dalla riforma del 2017, che ha inteso limitare i ricorsi strumentali volti a ritardare l’esecuzione di sentenze nate da una libera scelta dell’imputato.
La tassatività dei motivi di ricorso nel patteggiamento
L’ordinamento attuale stabilisce che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento sia proponibile solo per motivi specifici e tassativi. Questi includono vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La contestazione relativa alla mancata declaratoria di cause di non punibilità non rientra in questo elenco chiuso. Di conseguenza, il ricorso che si fonda su tali basi è destinato a essere dichiarato inammissibile senza un esame nel merito.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul tenore letterale dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Tale norma è stata introdotta proprio per evitare che il patteggiamento, una volta perfezionato, possa essere messo in discussione su aspetti che non riguardano la legittimità formale o la correttezza giuridica essenziale dell’accordo.
I giudici hanno rilevato come il motivo proposto dalla ricorrente fosse estraneo ai casi previsti dalla legge. La declaratoria di inammissibilità è stata quindi pronunciata de plano, ovvero attraverso una procedura semplificata che non richiede la discussione in udienza pubblica, data la manifesta infondatezza o irritualità del ricorso.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione sottolinea l’importanza di una consulenza legale preventiva estremamente accurata prima di optare per il patteggiamento. Una volta accettato l’accordo, la possibilità di tornare sui propri passi è limitata a errori macroscopici o vizi del consenso. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non produce effetti favorevoli, ma aggrava la posizione economica del ricorrente.
In questo caso, oltre alle spese processuali, la parte è stata condannata al versamento di una somma consistente in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver attivato inutilmente la macchina giudiziaria di legittimità.
Quali sono i motivi validi per impugnare un patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per vizi della volontà, mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza, errore nella qualificazione giuridica del reato o illegalità della pena.
Cosa accade se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
Si può contestare la mancata punibilità dopo un patteggiamento?
No, la legge non include la mancata declaratoria di cause di non punibilità tra i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1504 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1504 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CIRIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINO
– réraío avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Torino, che ha applicato alla predetta ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa per i delitti di furto aggravato in abitazione e utilizzo indebito di carta bancomat;
Considerato che il motivo proposto – con cui la ricorrente deduce la mancata declaratoria di cause di non punibilità – va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erron qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza
Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutiNOME de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022
dente
Il Consigliere estensore