Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10379 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10379 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/10/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che con atto del 16/10/2025 trasmesso a mezzo NUMERO_DOCUMENTO l’imputato, tramite difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ricor per cassazione avverso la sentenza del GIP di Taranto (n. 3752/2025 pronunciata, in accoglimento della richiesta di pena concordata, a norma dell’ 444 cod. proc. pen., emessa in data 8/10/2025;
Considerato che i motivi proposti – che contestano violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. relazione alla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 1 proc. pen. – non sono consentiti in quanto, per consolidato orientamento questa Corte di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 583 28/11/2013, dep. 2014, in motiv.), la censura relativa alla determinazione de pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito – non può ess dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem;
Esclusa la ricorrenza di detta ipotesi nel caso di specie, giacché la sente impugnata, nel recepire l’accordo tra le parti, ha legittimamente individuat pena base in anni tre di reclusione ed euro 1.800,00 si multa in riferimento a grave reato di cui al capo A) comprensiva dell’aumento per la continuazion interna (motivatamente individuato – in assenza di specificazione delle parti mesi sei di reclusione ed euro 50 di multa); aumentata di anni uno di reclusi ed euro 300 di multa, per la continuazione con il reato di cui al capo b); i ridotta per il rito la pena di anni quattro e mesi nove di reclusione ed euro di multa alla pena concordata di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1. di multa;
Rilevato che, pertanto, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in esam senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. p pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della stir -n) -na di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.