Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1201 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1201 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BRINDISI
dato avviso alle parti; ì
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Visto il ricorso proposto da NOME COGNOME, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del ricorrente per il reato di bancarotta societaria da operazioni dolose.
Considerato che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In tema di patteggiamento, pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, citato limita l’impugnabilità della pronuncia, come poc’anzi precisato, alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Orbene, il ricorrente denuncia con mera enunciazione generica l’insufficiente motivazione circa la sua affermazione di responsabilità, avuto riguardo all’elemento soggettivo del reato, alla mancanza di nesso causale tra i fatti distrattivi ed il fallimento, nonché alla sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
I motivi, pertanto, alla luce della richiamata giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, sono manifestamente inammissibili.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000, ravvisandosi profili di colpa del ricorrente nella proposizione dell’impugnazione).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 8 novembre 2022.