Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1111 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1111 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 28/04/2022;
visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.;
esaminato il ricorso, con cui si deduce violazione di legge per avere il Giudice ravvisato la continuazione tra i fatti oggetto della imputazione; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto il ricorso inammissibile perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti;
Rilevato infatti che il ricorso per cassazione è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazio
giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei qua dedotto in modo specifico dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato;
Ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.