Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 654 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 654 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA NOME NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA NOME NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/04/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a seguito a trattazione con procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME, per mezzo dei rispettivi difensori, e NOME
personalmente, impugnano la sentenza in data 29/04/2022 del G.u.p. del Tribunale di Milano pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen..
Deducono:
1.1. NOME: violazione di legge ed errata applicazione dell’art. 416 c.p.
1.2. VADUV NOME e COGNOME NOME: inosservanza di norma processuale, per la mancata traduzione degli atti nella lingua conosciuta dagli imputati;
1.3. NOME COGNOME NOME: I) vizio di motivazione sulla sussistenza dell’associazione per delinquere; II) vizio di motivazione sulla sussistenza della prova del reato fine;
1.4. COGNOME NOME e COGNOME NOME: Violazione di legge in relazione all’art. 416 cod.pen.;
1.5. COGNOME NOME: vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di associazione per delinquere;
1.6. NOME NOME: I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 4 dell’imputazione; II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di associazione per delinquere;
1.7. COGNOME Claudio: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 416 cod.pen. Illegalità della pena (in relazione alle circostanze processuali, posto che andava pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.)”.
Si sostiene l’inadeguatezza della motivazione con cui il giudice ha escluso la sussistenza di cause di proscioglimento.
Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili alla luce dell’orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’innpugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 – 01).
Da tale insegnamento deriva senz’altro l’inammissibilità dei ricorsi proposti da NOME COGNOME NOME, NOME COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOMENOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, che lamentano -genericamente, assertivamente e apoditticamente- il vizio di motivazione sotto molteplici profili oltre che la mancata motivazione quanto alla sussistenza di cause di proscioglimento, ma non anche vizi riconducibili ad alcuno di quelli tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod.pen..
Parimenti inammissibile la censura dedotta da COGNOME e COGNOME NOME, quanto alla mancata traduzione degli atti nella lingua conosciuta dagli imputati. A tale riguardo va richiamato il principio di diritto, secondo il quale «l’accesso al cd. “patteggiamento” preclude all’imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento», (Sez. 2, Sentenza n. 6575 del 02/02/2016, Vidroi, Rv. 266198 – 01).
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, perché presentato personalmente dall’imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell’albo speciale della Cassazione, ai sensi dell’art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.
Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 novembre 2022 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente