Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10921 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10921 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2025 del TRIBUNALE di LARINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Larino in relazione al reato di cui all’art.116, co. 5 e 17, cod. strada.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di prova operata dal giudice del merito con riferimento al giudizio di responsabilità del ricorrente, nonché vizio di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art.610, comma 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza” (art. 143 comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, è agevole rilevare che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospettabili con ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2026
Il Consigliere estensore
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Il Presid n