Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40023 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40023 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA
dato avviso alle parti; «
udita la relazione svolt dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la senten indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e carenza tivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputato e all gruità della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formali ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comm della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono si richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, 23.6.2017 n. 103), il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputa difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazi ridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Va rilevato che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricors formalmente consentito, la contestazione concernente il mancato proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i limiti normativi (Sez. 6, or 2721 del 8/1/2018, COGNOME, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell’i troduzione dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione, del fatto contenuto in una senten di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con ind immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputa zione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che chiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fa probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (così sez. 6 o 3108 dell’8.1.2018, Antoci, Rv 272252); la pena è stata applicata nei termini chiesti dalle parti e non presenta profili di illegalità.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colp nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del pro dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 20.09.2023.