Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41329 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 41329 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 del Tribunale di Como udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME COGNOME impugna la sentenza del Tribunale di Como ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di due anni di reclusione ed euro 1.000 di multa in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente deduce violazione di legge nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto la continuazione alla luce del possesso di differenti sostanze stupefacenti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017,
possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità d pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014).
La contestazione in concreto effettuata in ordine alla mancata applicazione della continuazione (manifestamente infondata tenuto conto che la fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non differenzia la qualità delle sostanza al contrario di quanto avviene con riferimento ai commi 1 e 4), tesi che rimanda ad una erronea qualificazione dei fatti in sentenza in realtà correttamente qualificati nella unica ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. cit., risu inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti; si deve ribadire che erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto alla contestata aggravante (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ordinanza n. 2721 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272026).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023