Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43369 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43369 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARTINA FRANCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Pescara de aprile 2023 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen reati di cui agli artt. 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen., 4 e 7 I.n. 895/ 110/75.
1.1 II difensore lamenta l’assenza di motivazione circa l’insussistenza di delle cause di non punibilità indicate nell’art. 129 cod. proc. pen.
1.2 II difensore eccepisce l’erronea qualificazione giuridica del fat relazione agli artt. 4 e 7 I.n.895/67, visto che il reato da contestare era cui all’art. 4 della legge n.110/75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile.
2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigo 3 agosto 2017. “Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la s all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pen misura di sicurezza”; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di e in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso
Quanto al secondo motivo di ricorso, poiché il reato sub c), di cui si lam l’erronea qualificazione giuridica, è puritt 3 con la pena congiunta di arresto e di ammenda, si deve ribadire quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Co (sentenza n. 40983 del 21/06/2018, COGNOME ed altro), secondo cui se il reat grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congi l’aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista violazione più grave; pertanto, poiché il reato più grave era quello di aggravata contestato al capo a), correttamente il giudice ha effettuat aumento di mesi nove di reclusione ed C 2.100,00 di multa, per cui, essendo stata una equiparazione diventato quaod poenann, il ricorrente è carent interesse nell’invocare una diversa qualificazione giuridica 1,29,€(6)
Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiar inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dic inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve e condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagam a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, cos equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22/09/2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presid/it