Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44135 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 44135 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di SIRACUSA
Fissato il ricorso de plano;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, co sentenza in epigrafe, applicava all’imputato NOME COGNOME la pen concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di artt. 81, 56, 575, 582 e 585 cod. pen. (capo 4); 61 n. 2 cod. pen., 4 e 7 I del 1967 (capo 5); 378 cod. pen. (capo 6); 635, secondo comma, n. 1 cod. pe (capo 7).
Ricorre l’imputato, a mezzo del difensore, che chiede l’annullamento de provvedimento impugnato, deducendo: la violazione di legge e il vizio motivazione in relazione alla determinazione della pena per i reati satell comunque, al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena che deve essere dichiarata inammissibi perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
3.1. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023.