Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50458 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 50458 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GALLIPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 del TRIBUNALE di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza emessa in data 10 luglio 2023, il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, applicava a NOME COGNOME, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, la pena concordata di mesi nove di reclusione ed euro 500,00 di multa, in ordine al delitto di furto pluriaggravato continuato.
Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce ricorre NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi, con i quali deduce violazione dell’art. 444 cod. proc. pen. in ordine alla mancanza di una valutazione concreta e dettagliata degli elementi che osterebbero alla pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2, 7 e 7 -bis, cod. pen., per non essere stata pronunciata sentenza di assoluzione per difetto di prova oltre ogni ragionevole dubbio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 Le censure dedotte, oltre ad essere assolutamente generiche, esorbitano dai casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
3.2. Va altresì considerato che questa Corte, già prima della novella legislativa, aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, deducibile dal capo d’imputazione, con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità dell pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 d 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nel caso in esame.
Per altro, nella sentenza impugnata vi è un chiaro richiamo all’esclusione dei presupposti per la pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. né sono indicate dal ricorrente, nell’atto di impugnazione, le ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l’assoluzione o il proscioglimento dell’imputato (Sez. 6, n. 250 del 30/12/2014, dep. 2015, Barzi, Rv. 261802) e la pur sintetica motivazione appare pienamente adeguata, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo alla volontaria e consapevole rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché tenuto conto della speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in tale peculiare tipologia di rito alternativo (cfr. Sez. U., n. 5777 del 27/03/1992, COGNOME, Rv. 191135; Sez. U., n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202270; Sez. U., n. 20 del 27/10/1999, COGNOME, Rv. 214637).
La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/10/2023.