Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50186 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50186 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TUNISI( TUNISIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA
Let”113~~111
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall’art 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del :20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazion tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti e che, pertanto, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 novembre 2023.