Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49403 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49403 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA
toavVI -So alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha pronunciato sentenza, a sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il proprio difensore, deducendo violazio dell’art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per il mancato approfondimento di eventu estremi per una declaratoria di proscioglimento ai sensi del suddetto articolo.
In base all’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile so per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazion richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità del della misura di sicurezza.
Dall’analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell’interven riformatore è consistita nell’esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del dife motivazione del giudice sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza d proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non essendo tale motivo, a seguito delle sopr indicate modifiche normative, più denunciabile come motivo di ricorso di legittimità.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso del ricorso de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorre al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.