Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 49293 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 49293 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, recependo l’accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. peri, in ordine al reato di furto;
Considerato che la doglianza proposta – con cui il ricorrente deduce l’assenza di motivazione sull’art. 129 cod. proc. pen. – esula dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761) e, in ogni caso, è generica, poiché il ricorso non indica, quali elementi
di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. né quale sia la causa di proscioglimento non valutata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2023