Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 49224 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 49224 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Pompei il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 del Tribunale di Torre Annunziata udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO.
FATTO E DIRITTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME, con ricorsi del comune difensore di fiducia, impugnano la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata, in ordine al reato di cui all’art. 337 cod. pen., la pena di m otto di reclusione.
I ricorrenti censurano la mancanza della motivazione in ordine alla determinazione della pena.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte
con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenz all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotti dai ricorrent (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/11/2023