Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9559 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9559 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a PONTE SAN PIETRO DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME NOME – a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 – ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, vizi della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione, per la mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenz all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mis di sicurezza, nessuna delle quali dedotte dal ricorrente;
che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.