Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1921 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1921 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2022 del G.u.p. del Tribunale di Foggia
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il G.u.p. del Tribunale di Foggia, con il provvedimento impugNOME in questa sede, ha applicato la pena concordata dalle parti all’imputato COGNOME NOME, in relazione ai reati di detenzione illegale di arma alterata, ricettazione e detenzione illegale di munizioni
Ritenuto che, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza di applicazione della pena deve procedersi con le forme dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.;
rilevato che il ricorso formula censure non consentite, poiché l’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi
di violazione di legge in esso tassativamente indicate (riferibili all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misu di sicurezza), mentre non può formare oggetto di doglianza il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020 Messnaoui, Rv. 279761 – 01);
ritenuto, in conseguenza, che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/11/2022