Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49518 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49518 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TERMINI IMERESE
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di COGNOME NOME ) la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 589 bis cod. pen.; inoltre, disposto la sospensione della patente di guida per la durata di anni due nonché la condanna al pagamento delle spese di custodia e di conservazione dei beni in sequestro.
La COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 218 e 222 C.d.S..
Si deduce che il G.I.P. ha omesso la motivazione in relazione alla quantificazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in anni due e senza tener conto dei criteri commisurativi previsti dall’art. 218, comma 2, C.d.S..
L’organo giudicante non ha valutato il positivo comportamento processuale della COGNOME, l’avvenuto risarcimento degli eredi della persona offesa (vedi la comunicazione della RAGIONE_SOCIALE) e il rilascio della patente di guida all’imputata / come da test di superamento della prova pratica di abilitazione alla guida del 12 dicembre 2022.
2.2. Violazione dell’art. 445 cod. proc. pen. in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali.
Si osserva che, in conseguenza dell’applicazione di una pena detentiva non superiore ad anni due di reclusione, le spese di custodia e di conservazione non potevano essere poste a carico della RAGIONE_SOCIALE.
3. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo di ricorso, il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici-di -neritevolezza in favore dell’imputato (Sez. 4, n. 50240 del 27/11/2019, COGNOME, non massinnata; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259211). Ciò in quanto, in tali casi, è sufficiente la motivazione implicita (Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738).
Il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto
più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 – 02).
Ai fini dell’individuazione della forbice edittale, peraltro, va altresì considerata l possibilità di disporre la revoca della patente di guida.
Nel caso in esame, alla luce delle circostanze del caso concreto, la Corte territoriale, con motivazione immune da censure, ha ritenuto equa la determinazione della sospensione della patente di guida per la durata di anni due, la quale non è di entità eccessivamente superiore al minimo edittale.
In ordine al secondo motivo di ricorso, va ricordata la consolidata e recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la previsione di cui all’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa all’esenzione dell’obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni (soli o congiunti a pena detentiva), deve intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di custodia dei beni sequestrati – aventi un nesso pertinenziale con il reato – né a quelle di mantenimento in carcere dell’imputato che, in ogni caso, debbono essere poste a suo carico (Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, COGNOME, Rv. 283243; Sez. 6, n. 46403 del 08/10/2019, Qata, Rv. 277409).
Ne consegue che le spese di custodia sono state correttamente addebitate all’imputata.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2023.