Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 6122 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 6122 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 05/02/2026
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
PIA VERDEROSA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Ecuador il DATA_NASCITA, c.u.i. NUMERO_DOCUMENTO, avverso la sentenza del 30/06/2025 del Tribunale di Genova; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 30 giugno 2025, il Tribunale di Genova in composizione monocratica ha applicato a NOME JosŁ NOME, per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la pena di anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza, il ricorrente, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo.
Deduce il ricorrente violazione di legge, in relazione all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, chiedendo l’annullamento della sentenza gravata per l’erronea quantificazione della pena da applicare contenuta nel dispositivo.
Il Tribunale di Genova, infatti, dopo aver correttamente dato atto dei vari passaggi che avevano contraddistinto il calcolo della pena da applicare, e quindi delle diminuzioni determinate dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche e degli aumenti operati per la continuazione dei vari episodi contestati, ha poi dimenticato di calcolare nella determinazione della pena finale la diminuzione di un terzo dovuta per la scelta del rito, correttamente considerata dalle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini di seguito riportati.
1.1. Deve premettersi che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275915; Sez. 3, n. 12691 del 10/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275930; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, COGNOME, Rv. 257151; Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO), donde la
generale irrilevanza degli errori relativi ai vari passaggi intermedi attraverso i quali si giunge al risultato finale, salvo che gli stessi approdino ad una pena illegale.
Proprio sul punto della riduzione di pena per il rito, Ł stato anche affermato che, ‘in tema di procedimenti speciali, il giudice ha l’obbligo di rigettare la richiesta di patteggiamento mancante del computo della diminuzione -fino a un terzo- della pena, in quanto tale diminuzione, configurandosi come effetto tipico del rito, Ł prevista dalla legge come obbligatoria e non facoltativa’ (Sez. 4, Sentenza n. 18669 del 31/01/2013, COGNOME, Rv. 255927; Sez. 3, n. 9888 del 14/01/2009, Perrella, Rv. 243097). Inoltre, il giudice non ha il potere di procedere autonomamente a una revisione discrezionale della pena proposta dalle parti e degli elementi che hanno concorso alla sua quantificazione definitiva (Sez. 4, Sentenza n. 18669 del 31/01/2013, COGNOME, cit.; Sez. 4, n. 35164 del 19/06/2003, COGNOME, Rv. 226176), essendo il suo ruolo quello di ratificare o rigettare il negozio processuale stipulato tra le parti, scaturente dalla volontà convergente espressa dalle parti medesime, in ordine alla determinazione della pena.
L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen. stabilisce che il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per i motivi specificatamente previsti, tra cui il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
In tema di patteggiamento, Ł poi consentito alla Corte di cassazione,ai sensi dell’art. 619, comma 2, cod. proc.pen.,provvedere direttamente alla rettifica della pena erroneamente riportata nel dispositivo dal giudice di merito, quando essa non sia coincidente con quella risultante dall’accordo intercorso tra le parti (in questo senso, Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, COGNOME, Rv. 273269; Sez. 4, n. 17185 del 17/01/2017, COGNOME, Rv. 269604: Sez. 2, n. 2214 del 06/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258192; tra le non massimate, Sez. 4, n. 14670 del 03/03/2021, Babay; Sez. 4, n. 14662 del 12/02/2021, Lysak).
1.2. Tanto premesso, nel caso in esame, dalla sentenza di primo grado, dai verbali di udienza e dalla proposta scritta del difensore dell’imputato, munito di procura speciale, con il consenso del Pubblico ministero, emerge che,a fronte di un accordo che prevedeva, per il contestato reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la pena base di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, diminuita ad anni uno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per le circostanze attenuanti generiche, aumentata per la continuazione esterna ed interna ad anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, ridotta infine per il rito alla pena finale di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, il Tribunale di Genova ha applicato la pena finale di anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, diversa da quella concordata, omettendo di riportare in motivazione il calcolo dell’abbattimento per il rito, già precisato dalle parti nella proposta sottoscritta.
IlTribunale, invero, in nessun passo della motivazione, fa riferimento alla riduzione per il rito concordata tra le parti e alla pena finale indicata nell’accordo, tanto che, dopo aver ritenuto la congruità della pena calcolata dalle parti, conclude affermando che avrebbe dovuto essere applicata la pena richiesta di anni due di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, ricollegando, evidentemente, a quella pena, la ritenuta congruità, e non considerando l’abbattimento finale per la scelta del rito premiale, pur contenuto nell’accordo intercorso tra imputato e Pubblico ministero.
1.3. Ora, il ricorso al procedimento di rettifica dell’errore materiale (errore emendabile anche dalla Corte di cassazione) Ł consentito nella sola ipotesi in cui, dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, possa ritenersi che la discrasia tra dispositivo e motivazione sia
frutto di una svista del giudicante, il quale dopo aver correttamente riassunto il procedimento di calcolo della pena, oggetto di accordo tra le parti, abbia poi erroneamente riportato una pena diversa nel dispositivo.
Ne consegue che proprio l’omissione, nella trascrizione dell’accordo contenente le richieste delle parti, dell’abbattimento della pena finale per il rito, presente nella proposta scritta dalle stesse parti presentata, e la valutazione della congruità della pena, senza alcun riferimento all’abbattimento concordato per il rito, non possa considerarsi il frutto di una mera svista emendabile mediante la procedura della correzione di errore materiale, ma che la stessa configuri un vizio denunciabile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo il Tribunale applicato una pena diversa da quella concordata.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova, Ufficio GIP, non essendo possibile, per i motivi indicati, procedere alla rettificazione della pena richiesta dalle parti, senza pervenire ad annullamento della sentenza.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di
Genova, Ufficio RAGIONE_SOCIALE.
Così Ł deciso, 05/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME