Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35537 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME MOUNIR CUI TARGA_VEICOLO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 del TRIBUNALE di CREMONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza resa ai sensi L’deII’art 444 e ss. dal Tribunale di Cremona per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, in ordine alla detenzione delle sostanze stupefacenti di cui al capo di imputazione.
1.2. Il ricorso consta di due motivi: con il primo, si deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto, per non avere il Giudice proceduto alla riqualificazione dello stesso nella fattispecie attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; con il secondo motivo, si lamenta l’illegalità della confisca (art. 240 cod. pen.) del denaro in sequestro, atteso che, neltipotesi di cui al predetto comma 5, la confisca è consentita solo ove sia concretamente provata la provenienza illecita del bene sequestrato.
Il ricorso è infondato. Il primo motivo è inammissibile perché, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. GLYPH proc. GLYPH pen., GLYPH l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, PG c/ COGNOME NOME, Rv. 281116.; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG c/ COGNOME NOME, Rv. 279842: “In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno GLYPH 2017 GLYPH n. GLYPH 103, GLYPH l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione”. In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; così anche, Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, COGNOME; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, COGNOME, Rv. 272619). Ciò perché, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, quanto al ricorso per
cassazione, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati. Il Collegio, pertanto, si richiama ai principi affermati già precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha introdotto l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., validi anche nella vigenza di tale nuova disposizione: la ricorribilità per cassazione in caso di patteggiamento, facendo valere l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è esclusa nel caso in cui l’impugnazione richiami aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766) e cioè quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865).
Il secondo motivo è infondato perché si fonda su un presupposto inesistente, quello per cui vi sarebbe stata l’anzidetta riqualificazione ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/90. In ogni caso, il motivo non attacca il profilo motivazionale, espresso nella sentenza impugnata, laddove si afferma che il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato costituisce profitto del reato, non essendo note o comunque documentate fonti alternative lecite di reddito.
GLYPH Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il PresiOpte