Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8199 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8199 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1782/2025
NOME COGNOME
CC – 19/11/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 del Giudice dellÕudienza preliminare del
Tribunale di Pavia udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette: la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto lÕannullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore delle parti civili, e la declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso proposto nellÕinteresse di NOME COGNOME;
Con sentenza del giorno 8 aprile 2025 il Giudice udienza preliminare del Tribunale di Pavia, per quel che qui rileva, ha applicato artt 444 cod. proc. pen. a NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente la pena di un anno e dieci mesi di reclusione (con il beneficio della sospensione condizionale) e di cinque anni di reclusione, per il delitti di bancarotta a loro ascritti, condannando il COGNOME al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e il solo COGNOME alla rifusione delle spese nei confronti di questÕultima parte civile, liquidate in euro 4.000, oltre accessori, in favore di ciascuna.
I difensori degli imputati hanno presentato ricorso per cassazione, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. NellÕinteresse di NOME COGNOME sono stati formulati tre motivi.
2.1.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dellÕart. 125 cod. proc. pen. in relazione allÕordinanza in data 25 marzo 2025, con la quale il Giudice dellÕudienza preliminare ha rigettato, in maniera apodittica, la richiesta di audizione dellÕimputato art. 446, comma 5, cod. proc. pen.
2.1.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la manifesta illogicitˆ della motivazione della medesima ordinanza, oltre che la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. , e 179 cod. proc. pen., in quanto a fronte della richiesta dellÕimputato Ð avanzata il 24 marzo 2025, tramite il nuovo difensore dopo aver appreso della presentazione da parte dei precedenti procuratori della richiesta di applicazione della pena; e ribadita con memoria del 28 marzo 2025 Ð di essere sentito per rassegnare Çuna serie di fatti e circostanzeÈ relative alla validitˆ del consenso, il Giudice avrebbe avuto il dovere di procedere allÕaudizione (in ossequio allÕart. 446, comma 5, cit. e alla giurisprudenza di legittimitˆ). La mancata audizione avrebbe inciso sulla regolare partecipazione e lÕeffettiva assistenza e rappresentanza del COGNOME.
2.1.3. Con il terzo motivo è stata assunta la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. , e 179, 446, comma 5, cod. proc. pen., in quanto Ð in ragione della mancata audizione dellÕimputato per verificare le circostanze in cui ne era stato acquisito il consenso allÕapplicazione della pena, si sarebbe determinata una nullitˆ assoluta.
2.2. NellÕinteresse del COGNOME è stato articolato un unico motivo, con il quale sono stati denunciati la violazione del d.m. 147/2022 e il vizio di motivazione, in quanto il Giudice dellÕudienza preliminare avrebbe liquidato le spese da rifondere alle parti civili in violazione della richiamata disciplina, che consentirebbe di riconoscere il compenso per le sole fasi di studio ed introduttiva, e comunque avrebbe determiNOME le somme senza alcun argomentazione.
Il procedimento, fissato innanzi alla Settima Sezione penale per lÕudienza del 10 settembre 2025, è stato trasmesso a questa Sezione.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte di cassazione ha chiesto lÕannullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in
favore delle parti civili, e la declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso proposto nellÕinteresse di NOME COGNOME (cfr. requisitoria).
LÕavvocato NOME COGNOME ha presentato memorie in data 12 novembre 2025 nellÕinteresse delle parti civili RAGIONE_SOCIALE, in relazione al ricorso di NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, in relazione al ricorso di NOME COGNOME. Deve, tuttavia, rilevarsi che entrambi gli atti difensivi non contengono alcuna replica, segnatamente alla requisitoria del Procuratore generale (non avendo i ricorrenti presentato memorie): difatti, pur menzionando la requisitoria, le memorie delle parti civili hanno inteso argomentare a confutazione dei ricorsi, ragion per cui devono qualificarsi memorie (non di replica) e sono state presentate tardivamente, ossia quando era giˆ spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del , sia del ) prima dellÕudienza del 19 novembre 2025, posto dallÕart. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, COGNOME, Rv. 263641 Ð 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, COGNOME, Rv. 281726 – 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 – 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 01). Di esse, dunque, non deve tenersi conto.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile. Con riguardo al ricorso di NOME COGNOME deve disporsi la separazione e la prosecuzione del giudizio innanzi alla Sezione civile competente.
I motivi di impugnazione del COGNOME possono essere trattati congiuntamente.
2.1. ƒ dirimente osservare che, Çin tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all’espressione della volontˆ dell’imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2, cod. proc. pen., a pena di inammissibilitˆ, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determiNOME il vizioÈ (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630 Ð 01), indicazione che nella specie non pu˜ ravvisarsi, essendosi dedotto in maniera del tutto generica Ð ed anzi apodittica Ð che lÕimputato avrebbe inteso rassegnare Çuna serie di fatti e circostanzeÈ relative alla validitˆ del proprio consenso, e ci˜ a seguito della richiesta di applicazione della pena giˆ avanzata dai suoi procuratori (cui poi è subentrato altro difensore). Il che, con evidenza, non consente di ravvisare i presupposti perchŽ il G.u.p. procedesse, ai sensi dellÕart. 446, comma 5, cod. proc. pen., alla verifica della volontarietˆ della richiesta dellÕimputato, dato che non sono state neppure dedotte le Çobiettive e palesi situazioniÈ che
depongono per il compimento della medesima verifica (Sez. 1, n. 15557/2018, cit.). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che lÕimputato, quantunque non fosse impedito, non è neppure comparso allÕudienza del giorno 8 aprile 2025, successiva alla presentazione delle istanze richiamate in ricorso, in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata.
2.2. AllÕinammissibilitˆ del ricorso consegue art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchŽ -ravvisandosi profili di colpa in ragione dellÕevidente inammissibilitˆ dellÕimpugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.
LÕimputato non deve essere condanNOME alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile RAGIONE_SOCIALE in quanto, come esposto, la memoria presentata nel suo interesse è stata presentata tardivamente.
Il ricorso di NOME COGNOME Ð che attiene al della somma liquidata per le spese di assistenza della parte civile e, dunque, è stato presentato ai soli effetti civili (cfr. Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680 Ð 01) Ð non è inammissibile.
Difatti, Çin tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all’accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all’impugnabilitˆ previste dall’art. 448, comma 2, cod. proc. pen.È (Sez. 5, n. 29394 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276900-01; Sez. 6, n. 28103 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 276225-01; cfr. pure Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019 – dep. 2020, COGNOME, Rv. 278286 Ð 01; cfr. giˆ Sez. U, n. 40288/2011, cit.); e, poichŽ si tratta di un autonomo capo della sentenza, tale statuizione Çdeve essere adeguatamente motivat dal giudice quanto alle singole voci riferibili all’attivitˆ svolta dal patrono di parte civile e alla congruitˆ delle somme liquidateÈ (Sez. 4, n. 3756/2019 – dep. 2020, cit.).
Nel caso in esame, difetta nel provvedimento impugNOME la motivazione a sostegno della liquidazione dell’importo delle spese che il COGNOME è stato condanNOME a rifondere alle parti civili. E poichŽ la costituzione di esse è avvenuta allÕudienza del 16 luglio 2024 (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 Ð 01), previa separazione, deve rinviarsi per la prosecuzione alla Sezione civile competente ai sensi dell’art. 573, comma 1, cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte civile RAGIONE_SOCIALE
Rinvia per la prosecuzione, quanto al ricorso di COGNOME NOME, di cui dispone la separazione, alla Sezione civile competente.
Cos’ deciso il 19/11/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME