Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1100 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1100 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato in Albania il 26/02/1989;
avverso la sentenza del 13/03/2024 emessa dal Giudice per le indagini prel minari del Tribunale di Rimini;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condiziona e della pena all’adempimento di obblighi.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, con la sentenza impugnata, ha applicato, su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., all’imputato NOME COGNOME previa qualificazione dei fatti contestati ai sensi
dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione interna ed esterna tra i delitti conte5tati, la pena di un anno, tre mesi, dieci giorni di reclusione ed euro 1.267,00 di m Alta.
Il Giudice per le indagini preliminari ha, inoltre, disposto in favore dell’imputato «il beneficio della sospensione condizionale della pena, subo -dinato alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un perio di mesi dieci (per quattro ore settimanali), preferibilmente a favDre di entiassociazioni che si occupano del recupero di soggetti tossicodipendenti».
L’avvocato NOME COGNOME nell’interesse di Mocan, propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento.
Con unico motivo, il difensore censura il difetto di correlazione tra VE ccordo delle parti e la sentenza, con riferimento al beneficio della sospE nsione condizionale della pena, in quanto il Giudice per le indagini preliminari, in difetto di specifico accordo delle parti sul punto, ha subordinato la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per un periodo di dieci mesi.
Il difensore eccepisce, inoltre, che il Giudice per le indagini prelimi lari ha illegittimamente fissato la durata dell’obbligo per l’imputato di svolgere 3ttivit non retribuita in favore della comunità per un periodo di dieci mesi, in quanto questa durata è superiore al limite massimo di sei mesi, previsto dal combinato disposto dagli artt. 18-bis disp. coord. trans. e dell’art. 52, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 22 ntobre 2024, il Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto di annullarE senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena all’adempimento di obblighi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.
Con unico motivo, il difensore censura il difetto di correlazic ne tra l’accordo delle parti e la sentenza, in quanto il Giudice per le indagini preliminari, in difetto di specifico accordo delle parti, ha subordinato la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, per un periodo, peraltro, superiore a quello consentito dalla 1E2E . ge.
3. Il motivo è fondato.
3.1. L’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena alle sole ipotesi di violazione di legge n esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Mes!inaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, Rv. 278337; Se;:. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014) e, dunque, «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazion 2 tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegali della pena o della misura di sicurezza».
3.2. Nel caso di specie ricorre un’ipotesi di difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
Le parti hanno, infatti, richiesto al Giudice per le indagini prelinnir ari de Tribunale di Rimini di applicare, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., putato la pena sospesa di un anno, tre mesi, dieci giorni di reclusione ed euro 1.267,00 di multa.
Il Giudice per le indagini preliminari, tuttavia, nell’applicare la pena ri:hiest dalle parti, per ottemperare al disposto dell’art. 165, secondo comma, coc. peri., ha disposto che la sospensione condizionale della pena fosse «subordinz ta alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un per odo d mesi dieci (per quattro ore settimanali), preferibilmente a favi ire di entiassociazioni che si occupano del recupero di soggetti tossicodipendenti».
L’art. 165, secondo comma, cod. pen., infatti, espressamente sanci5ce che «a sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all’adempimento di uno degli c bblighi previsti nel comma precedente»; dalla stessa sentenza impugnata risulta, peraltro, che il ricorrente ha già riportato una condanna alla pena sospesa di otto mesi di reclusione emessa dalla Corte di appello di Bologna.
La subordinazione della sospensione della pena a una condizione non concordata integra, tuttavia, un difetto di correlazione tra la richiesta e la SE ntenza di patteggiamento, rilevante ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc pen.
3.3. La giurisprudenza di legittimità, nell’interpretazione della seconda parte dell’art. 444, comma 3, cod. proc. pen., infatti, costantemente afferma che il giudice, ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordin3ta ala concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunziars sula concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l’accordo delle parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento (ex plurimis: Se:’. 5, n. 13103 del 03/12/2015 (dep. 2016), COGNOME, Rv. 267555 – 01; Sez. 4, n. 9455 del 21 gennaio 2011, COGNOME, Rv. 249813; Sez. 3, n. 20383 del 10/0d /2001, COGNOME, Rv. 219520 – 01).
Le Sezioni unite di questa Corte hanno, inoltre, statuito che, nel procedimento speciale di cui all’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo delle parti sull’applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la lurata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elem3nti, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscime ito sia subordinata l’efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, ques .a deve essere integralmente rigettata (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Bo:COGNOME, Rv. 283191 – 01).
Le Sezioni unite hanno, infatti, rilevato che «al giudice del patteNiiimento non è consentito subordinare motu proprio la concessione della sospensione condizionale concordata dalle parti ad uno degli obblighi previsti dall’art. 135 cod. pen., anche nel caso di reiterazione del beneficio, atteso che la scelta dela prescrizione da imporre e la modulazione del relativo contenuto non sono elementi predeterminati dalla legge, ma rimessi alla discrezionalità del decidente, con la conseguente sottrazione alle parti della possibilità di prevedere come verrà in concreto esercitato il relativo potere».
Il giudice è, dunque, tenuto autonomamente ad adottare con la sentmza di patteggiannento soltanto quelle statuizioni la cui applicazione gli è i nposta obbligatoriamente e non può, invece, oltrepassare il perimetro delliz ccordo sottoposto al suo esame, integrandolo con una disposizione ulterio -e che condiziona l’operatività del beneficio che le parti hanno ritenuto pposto indefettibile della pattuizione conclusa (Sez. 3, n. 19605 del 25/01/2023, Leone, Rv. 284614 – 01).
3.4. Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari ha ecc ?Auto i limiti dell’accordo delle parti, alterandone il contenuto e, dunque,, ha vi )lato principio della corrispondenza tra richiesta e sentenza.
Il Giudice per le indagini preliminari, infatti, nell’impossibilità di ricorpscer in ragione del disposto dell’art. 165, comma secondo, cod. pen., la sospensione condizionale, senza subordinarla ad uno degli obblighi previsti dal primo :omma dello stesso articolo, rimasti estranei all’accordo concluso dalle parti, non poteva integrare autonomamente il patto, bensì doveva rigettare integralmente la richiesta di applicazione della pena.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Genova per un nuovo giudizio (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283191 (J2, non massimata sul punto).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini, Ufficio Gip, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 20/11/2024.