Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48538 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48538 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
NOME NOME a SAN CATALDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 del GIUENCE UDIENZA PRELIMINARE di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, per i delitti loro rispettivamente ascritti.
Per COGNOME, il difensore lamenta, con il primo motivo, l’illegittimità della condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere, considerato che l’imputato non ha espiato la misura cautelare in carcere per l’odierno procedimento, ma per l’altro, recante i nn. 3144/2021 R.G. N.R. e 2616/2921 R.G. G.I.P., oggetto di stralcio dal presente proc. n. 1047/21, e in relazione a quale è già stato condanNOME alle spese processuali con sentenza del 05/05/2022, depositata il 26/05/2022, per il reato di cui agli attt. 110 e 42 cod. pen. Con il secondo motivo, deduce, per entrambi gli imputati, vizio di motivazione, sotto il profilo della mancanza della stessa, in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, ricorrendone tutti i presupposti.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio limitatamente all’esclusione della condanna alle spese di custodia cautelare nei confronti di Li COGNOME; e che i ricorsi siano dichiarati inammissibili nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione posta nell’interesse di COGNOME, afferente alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, necessita di essere approfondita: ragione per la quale va disposto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente all’anzidetta questione. Con riferimento ad essa, il Giudice del rinvio dovrà stabilire in quali termini si ponga il primo procedimento rispetto al presente, nonché chiarire se, rispetto all’odierno procedimento, vi fossero spese da liquidarsi in relazione alke: -eseji mantenimento in carcere.
Infondata è, invece, la doglianza, comune ad entrambi gli imputati, sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Sul punto, giova ricordare che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, oltre che nell’ipotesi di subordinazione dell’efficacia della richiesta alla concession
del beneficio, solo quando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti, non potendo il beneficio essere accordato di ufficio (Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008, C:iogli, Rv. 241371; nello stesso senso, Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, PG c/ RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO, Rv. 277610, secondo cui “In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell’accordo o s la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d’ufficio”).
Nel caso di specie, i ricorrenti non riferiscono di alcuna esplicit pattuizione in tal senso né di richiesta al Giudice di esprimersi, comunque, al di fuori dell’accordo intervenuto.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Caltanissetta – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. I ricorso di COGNOME NOME va rigettato nel resto. Il ricorso di COGNOME NOME deve essere rigettato, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Caltanissetta – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOME Rigetta il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore