Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5651 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5651 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/09/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con sentenza del 17/9/2025, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tribunale di Taranto ha applicato ad NOME la pena concordata in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 545 bis cod.proc., è manifestamente infondato.
Costituisce, infatti, principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che disposto dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l’obbligo per il giudice d dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzio sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizi con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario (Sez.2, n. 500 del 10/10/2023, Rv. 285690 – 01) e che il giudice del patteggiannento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novemb 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell’accordo (Sez.6 n. 307 del 28/04/2023, Rv.284978 – 01). Nella specie, come risulta dalla sentenza impugnata, la conversione, in pena sostitutiva, della pena detentiva applicata (ann 1 mesi 6 e giorni venti di reclusione) non era oggetto dell’accordo.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, 30/01/2026