Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21485 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FINALE EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGIONE_SOCIALE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 9 maggio 2023 il Gup del Tribunale di Ferrara visto l’art. 444 cod.proc.pen. ha applicato a COGNOME NOME la pena di mesi dieci di reclusione applicandogli altresì la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per un anno in relazione al reato di cui all’art. 589 bis comma 1, cod.pen..
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e l’erronea applicazione della legge penale in violazione degli artt. 444, 448 e 448 comma 2 bis cod.proc.pen. per avere la sentenza impugnata disatteso la richiesta di applicazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi tre.
In via subordinata si avanza questione di legittimità costituzionale per irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3 Cost. rispett all’ipotesi in cui l’accordo viene subordinato alla sospensione condizionale della pena.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 444 e 448 cod.proc.pen. e 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per avere il giudice omesso la motivazione in ordine all’applicazione della sospensione della patente di guida per anni uno.
3.11 ricorso é manifestamente infondato.
Il primo motivo é manifestamente infondato.
In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l’applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635).
Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata attesa la diversità degli istituti della sospensione della patente di guida e della sospensione condizionale della pena.
Quanto al secondo motivo motivo, va rilevato che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto
allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di nneritevolezza in favore dell’imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Rv. 259211)
Nella specie la sanzione per la durata di anni uno é stata motivata congruamente con la gravità del fatto.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deci o in Roma, il 17.4.2024