Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1864 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1864 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 del TRIBUNALE di TRAPANI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca dell’autovettura,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza pronunciata il 3 maggio 2023, su concorde richiesta formulata dalle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Trapan ha applicato a NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186, comma 1 lett. c), e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Alcamo l’11 dicembre 2021) la pena di mesi cinque, giorni venti di arresto ed C 1.600,00 di ammenda, sostituita col lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art.186, comma 9 bis, del medesimo decreto. Non è stata disposta l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione dell’art. 186, comma 2, cod. strada e chiedendo l’annullamento della sentenza nella parte in cui ha omesso di applicare all’imputato le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca dell’autovettura targata TARGA_VEICOLO (se di proprietà dell’imputato).
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca dell’autovettura.
Deve essere preliminarmente valutata l’ammissibilità del ricorso. Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze di applicazione della pena «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura sicurezza». Nel caso di specie, il ricorrente si duole della mancata applicazione di sanzioni amministrative accessorie e, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni unite n. 21369 del 26/09/2019, tale censura può essere oggetto di ricorso per cassazione secondo il regime di impugnazione ordinario, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. Si è ritenuto, infatti, che l’ambito di operatività dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. sia circoscritto alle sole statuizioni che riflettono il contenuto dell’accordo e si osservato che le sanzioni amministrative accessorie non vi rientrano, né costituiscono oggetto del controllo demandato .al giudice dall’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., «afferente, dopo il preliminare accertamento della non
applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., alla legittimità dell’accordo» (Sez. U n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349, pag. 17 della motivazione).
Nel merito, il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 186, cornma 2, lett. c) cod strada, all’accertamento del reato «consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni». La durata di questa sanzione è raddoppiata se il veicolo col quale è stato commesso il reato appartiene a persona estranea ad esso; in caso contrario, deve essere disposta la confisca del veicolo. L’art. 186, comma 2 quater, stabilisce, inoltre, che «le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti». Non v’è dubbio, pertanto, che nel caso di specie il Tribunale avrebbe dovuto disporre le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo (se di proprietà dell’imputato) e della sospensione della patente della quale avrebbe dovuto determinare la durata.
Non rileva in contrario che la pena detentiva e quella pecuniaria siano state sostituite con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Ed invero, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in questo caso il giudice deve sospendere l’efficacia delle sanzioni amministrative accessorie fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione de reato e potrà essere ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017, COGNOME, Rv.271040; Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, COGNOME, Rv. 272531; Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, COGNOME, Rv. 277903).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente all’omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e (eventualmente) della confisca, con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo giudizio su questi punti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e rinvia sul punto al Tribunale di Trapani in diversa composizione.
Così deciso il 28 novembre 2023
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