Patteggiamento e Ricorso: La Cassazione Fissa i Paletti sull’Impugnazione
Il rapporto tra patteggiamento e ricorso per cassazione è un tema delicato, che bilancia l’esigenza di economia processuale con il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi limiti entro cui è possibile contestare la qualificazione giuridica di un fatto dopo aver acconsentito all’applicazione della pena. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio quando e come è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Il Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
La vicenda ha origine da una sentenza emessa dal GUP di un tribunale di merito, con la quale si applicava a un imputato, su richiesta delle parti, una pena di due anni e sei mesi di reclusione, oltre a 1.000 euro di multa. Le accuse erano gravi: rapina aggravata e violazione della normativa sulle armi, reati unificati dal vincolo della continuazione.
Nonostante l’accordo raggiunto con la Procura, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione. Il motivo del contendere era uno solo: l’errata qualificazione giuridica dei fatti contestati. In sostanza, la difesa sosteneva che i fatti, così come descritti, avrebbero dovuto essere inquadrati in una fattispecie di reato diversa e meno grave.
La Disciplina del Patteggiamento e Ricorso
Per comprendere la decisione della Corte, è fondamentale richiamare la normativa di riferimento. Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è disciplinato dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita severamente i motivi di impugnazione. In particolare, per quanto riguarda l’errata qualificazione giuridica del fatto, il ricorso è ammesso solo nei casi in cui essa sia ‘palesemente eccentrica’ rispetto al contenuto del capo di imputazione.
La giurisprudenza, come richiamato dalla stessa ordinanza (sentenza n. 23150/2019), ha chiarito che questo limite impedisce denunce di errori valutativi che non siano immediatamente evidenti dal testo del provvedimento impugnato, senza alcuna necessità di riesaminare i fatti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il motivo sollevato dalla difesa fosse del tutto generico. Invece di evidenziare un errore palese e macroscopico nella qualificazione giuridica, il ricorso si limitava a proporre una diversa valutazione in fatto della condotta, un’operazione non consentita in sede di legittimità, specialmente dopo un patteggiamento.
La Corte ha sottolineato che il provvedimento del GUP era coerente con la contestazione formulata dall’accusa, alla quale lo stesso imputato aveva prestato il suo consenso. Non vi era, quindi, alcuna ‘eccentricità’ palese che potesse giustificare l’intervento della Cassazione. Di conseguenza, alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: il patteggiamento è un accordo che implica una sostanziale accettazione della contestazione. La possibilità di rimettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto in sede di legittimità è un’eccezione, non la regola. È ammessa solo quando l’errore del giudice è talmente evidente da risultare ictu oculi, senza bisogno di alcuna indagine fattuale. La decisione serve da monito: il ricorso per cassazione contro il patteggiamento non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio mascherato per riesaminare il merito della vicenda, ma è uno strumento riservato a casi di palese violazione di legge.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica dei fatti?
No, la possibilità di ricorrere per cassazione per questo motivo è limitata ai soli casi in cui la qualificazione giuridica data dal giudice sia ‘palesemente eccentrica’ rispetto ai fatti descritti nel capo d’imputazione, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Cosa significa qualificazione ‘palesemente eccentrica’?
Significa che l’errore del giudice nell’inquadrare il fatto in una determinata norma penale deve essere macroscopico ed evidente dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, senza la necessità di compiere alcuna valutazione sul merito dei fatti.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, come avvenuto nella vicenda analizzata, la Corte di Cassazione condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La sentenza di patteggiamento diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34674 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34674 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Pescara il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 del GUP del TRIBUNALE di PESCARA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
Il Gup del Tribunale di Pescara con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 19/03/2024 applicava su richiesta delle parti a NOME COGNOME la pena di due anni, sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa, in ordine ai reati a lui ascritti (rapina aggravata, violazione alla normativa sulle armi), unificati dal vincolo della continuazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato tramite il difensore di fiducia, lamentando l’errata qualificazione dei fatti contestati.
Il ricorso è inammissibile.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell’art. 448, comma 2-bis,
cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evident dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971 – 02).
Nel caso di specie il rilievo è del tutto generico, attiene ad una valutazione in fatto della condotta contestata e non ha riscontro nel testo del provvedimento impugnato, coerente con la contestazione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 24/07/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente