Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11016 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11016 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Perø il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 03/10/2025 del G.I.P. del Tribunale di Savona; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 3 ottobre 2025, il G.I.P. del Tribunale di Savona ha applicato a NOME COGNOME, per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, la pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in continuazione con i fatti già giudicati con sentenza del Tribunale di Savona n. 108 del 29/01/2025, irrevocabile il 19/02/2025, rideterminando la pena complessiva in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 16.000,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza, il ricorrente, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo.
Deduce il ricorrente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b). cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, quanto alla erronea qualificazione giuridica del fatto, inquadrabile nella fattispecie della lieve entità.
Lamenta la difesa che il G.I.P. del Tribunale di Savona ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica dei fatti contestati sub C) ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, recependo l’accordo delle parti sulla pena base attestata al minimo edittale, omettendo di apprezzare la sussistenza di elementi idonei a far ritenere provata l’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e commettendo così un palese errore di qualificazione giuridica del fatto, che risulta invece di lieve entità già dalla mera lettura del capo di imputazione.
Il ricorso Ł manifestamente infondato, perchØ proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Ebbene, tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stata censurata la
qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre nell’ambito applicativo di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con affermazioni del tutto generiche e assertive, dovendosi tener conto, in proposito, che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza Ł limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della impugnazione che – come nel caso di specie – denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023), tanto piø che, come ricordato dal AVV_NOTAIO generale, due delle quattro ipotesi elencate nel capo C) della rubrica contestato al ricorrente si riferiscono a detenzione e trasporto di due chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo leggero ed altra ipotesi ad un quantitativo di marijuana corrispondente al prezzo di euro 1.750,00.
Alla luce della manifesta infondatezza delle doglianze formulate, non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, da ciò conseguendo l’onere delle spese del procedimento, nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/03/2026
Il Consigliere estensore