Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40937 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40937 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 del GIP TRIBUNALE di BIELLA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ricorso trattato de plano
OSSERVA
Ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione Diar Radouane avverso la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Biella che il 13/12/2022 gli ha applicato la pena concordata per i reati di concorso in rapina, lesioni e furto, concesse le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata applicazione anche nei suoi confronti della circostanza attenuante di natura oggettiva di cui all’articolo 62 numero 4 cod. pen. con riguardo al reato di furto.
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi non previsti dalla legge.
È pacifico che il ricorrente nel concordare la pena, diversamente dal coimputato, non ha richiesto l’attenuante in argomento e che quindi la pena concordata non ha compreso detta circostanza.
Ciò premesso deve rilevarsi che nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non è ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena, a meno che si versi in ipotesi di pena illegale, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Il giudice del merito ha individuato il reato più grave ed ha indicato il “quantum” RAGIONE_SOCIALE diminuzioni e degli aumenti di pena per i singoli reati posti in continuazione, facendo riferimento alle determinazioni concordate dalle parti.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Roma 13/06/2023
GLYPH
Il consigliere estensore
Il preside e NOME
NOME COGNOME GLYPH