Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9023 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9023 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 306/2026
CC – 03/02/2026
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato nella REPUBBLICA DOMINICANA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/12/2025 del Gip presso il Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il Gip presso il Tribunale di Bologna applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a COGNOME NOME, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni due di reclusione ed euro 300,00 di multa per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (artt. 110, 628, comma primo e terzo, n. 1, cod. pen.).
2.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen. ed in particolare: violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. per il mancato proscioglimento del ricorrente in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 27, 11-117 (non meglio specificati nel titoletto del motivo) in relazione alla direttiva 2016/343/UE;- inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 393, 628 cod. pen. e 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen.
Il ricorso Ł inammissibile per essere stato proposto con motivi manifestamente infondati.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non e denunziabile in sede di legittimità, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l’omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma limita l’impugnabilita della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l’imputato, con l’accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell’accusa mossa nei suoi confronti (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 264595-01, secondo cui, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza, in relazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art 129, comma 1, cod. proc. pen., può anche essere meramente enunciativa, poichØ la richiesta di
applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudice deve sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta stessa). Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., in relazione tra l’altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell’ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell’esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell’assetto normativo disciplinante l’illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281182-01). Identiche considerazioni devono essere spese in ordine alle generiche e del tutto aspecifiche considerazioni, quanto alla qualificazione giuridica della condotta, atteso che la qualificazione giuridica della condotta può in questa sede essere contestata solo ed esclusivamente quando appaia manifesta l’erroneità della stessa (circostanza questa non ricorrente nel caso di specie). Come osservato da questa Corte Ł sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2bis , l’erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice. Tale possibilità e pero limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre e inammissibile l’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, NOME, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non e possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252-01). Ciò posto, e evidente che l’odierno ricorrente proponga, con il motivo del tutto generico proposto, formalmente inteso a contestare la qualificazione penalistica delle condotte oggetto di imputazione, rivisitare l’esito univoco del procedimento aperto a suo carico e di ridiscutere cosi questioni di fatto, inerenti il ruolo da lui ricoperto nelle vicende oggetto dei capi d’imputazione e il suo significato in termini di realizzazione di plurime condotte criminose, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede. I motivi valicano cosi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.
Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/02/2026