Patteggiamento: quando il ricorso in Cassazione è inutile?
Il ricorso contro una sentenza di patteggiamento presenta limiti ben precisi, come ribadito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Quando l’imputato e l’accusa raggiungono un accordo sulla pena, il ruolo del giudice cambia e, di conseguenza, cambiano anche le possibilità di impugnare la sua decisione. Analizziamo questo caso per capire meglio la logica dietro le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti e i confini del successivo ricorso.
I Fatti del Caso
Un individuo, imputato per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990, ha raggiunto un accordo con la pubblica accusa per l’applicazione di una pena concordata (il cosiddetto patteggiamento). Il Giudice dell’Udienza Preliminare ha accolto la richiesta, emettendo la relativa sentenza. Successivamente, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando due aspetti principali: la mancata assoluzione, nonostante a suo dire ne sussistessero i presupposti, e un’errata valutazione nella quantificazione della pena (dosimetria).
La Decisione della Corte di Cassazione sul patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, utilizzando una procedura rapida e senza udienza (de plano). La decisione si fonda su un principio consolidato nel nostro ordinamento processuale penale: l’accordo intervenuto tra accusa e difesa nel rito del patteggiamento modifica profondamente l’onere probatorio e i doveri di motivazione del giudice.
Secondo i giudici, i motivi del ricorso proponevano censure non consentite dalla legge in questo specifico contesto. L’imputato, infatti, non può rimettere in discussione nel merito la propria colpevolezza o la congruità della pena dopo aver liberamente scelto di accordarsi con l’accusa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che, nel patteggiamento, l’accordo tra le parti esonera l’accusa dal dover provare la colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, come avverrebbe in un dibattimento ordinario. Di conseguenza, la sentenza che recepisce tale accordo non necessita di una motivazione analitica e complessa.
È sufficiente, infatti, che il giudice fornisca una descrizione sintetica del fatto (anche riprendendola dal capo d’imputazione) e attesti due elementi fondamentali:
1. La correttezza della qualificazione giuridica del reato: il giudice deve verificare che i fatti, come descritti, corrispondano alla fattispecie di reato contestata.
2. L’assenza di cause di proscioglimento immediate: il giudice deve controllare che dagli atti non emerga in modo evidente una causa per cui l’imputato debba essere assolto (ad esempio, perché il fatto non sussiste o non costituisce reato). Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato la presenza di elementi di reità derivanti da intercettazioni, analisi di tabulati, localizzazioni satellitari e dichiarazioni di acquirenti.
3. La congruità della pena concordata: il giudice deve valutare che la pena pattuita sia adeguata alla gravità del reato, secondo i parametri dell’art. 133 del codice penale e in linea con il principio rieducativo della sanzione.
Poiché la sentenza di primo grado aveva rispettato questi requisiti, il ricorso dell’imputato, che tentava di riaprire una discussione sul merito della vicenda, è stato ritenuto inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale stabile: chi sceglie la via del patteggiamento accetta una definizione rapida del processo in cambio di uno sconto di pena, ma rinuncia implicitamente a contestare nel merito la propria responsabilità e la misura della sanzione concordata. Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è possibile solo per vizi specifici, come un errore nella qualificazione giuridica del fatto o la mancata valutazione di una palese causa di non punibilità, ma non per rimettere in discussione l’accordo raggiunto. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per contestare la valutazione delle prove?
No, il ricorso non è ammissibile se si limita a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti. L’accordo del patteggiamento esonera l’accusa dall’onere della prova e l’imputato accetta implicitamente la ricostruzione accusatoria.
Quali controlli deve effettuare il giudice prima di emettere una sentenza di patteggiamento?
Il giudice deve verificare che non emergano dagli atti evidenti cause di proscioglimento (art. 129 c.p.p.), che la qualificazione giuridica del reato sia corretta e che la pena concordata tra le parti sia congrua e adeguata.
Perché la motivazione di una sentenza di patteggiamento può essere molto sintetica?
Perché la sentenza non si basa su una valutazione autonoma delle prove da parte del giudice, ma recepisce un accordo tra le parti. La motivazione è sufficiente se descrive brevemente il fatto e attesta la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena, confermando l’assenza di cause di proscioglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41636 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41636 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PIACENZA
dato-alAtise-a-14e-papt-i;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione ai reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 de 1990, l’assenza di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla dosimetria della pena – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006 Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha altresì evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari non si rinveniva alcuna causa di proscioglimento dell’imputato “emergendo elementi di reità … dalle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica, dall’analisi del traffi telefonico e telematico delle utenze in uso, dai dati emersi a seguito dell’attivazione di apparati di localizzazione satellitare …, dagli esiti di mirati se di COGNOME, dalle dichiarazioni rilasciate dagli acquirenti di sostanze stupefacenti, nonché dai verbali di perquisizione e sequestro”, e che la pena risulta “correttamente determinata e congrua in relazione ai parametri di commisurazione di cui all’art. 133 cod. pen. e in applicazione del principio del finalismo rieducativo della sanzione criminale”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 28/10/2024