Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5838 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5838 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 26455/2025 COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 73 commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 e 99, comma 4 cod. pen., ha applicato la pena, già ridotta per il rito, di anni tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, come dall’imputato richiesta con il consenso del P.M.;
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato, da ricondursi alla fattispecie d lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990;
che la possibilità di ricorrere per cassazione è limitata ai casi in cui l qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME NOME, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252) e che nel caso di specie il vizio denunziato non emerge;
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026