Patteggiamento e Ricorso: Quando l’Impugnazione è Inammissibile?
Il rapporto tra patteggiamento e ricorso è un tema cruciale nel diritto processuale penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante occasione per ribadire i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti. La decisione chiarisce perché determinate censure, specialmente quelle che toccano il merito della vicenda, non possono trovare spazio in sede di legittimità, confermando la natura deflattiva e consensuale di questo rito speciale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza del Tribunale di Bari, con la quale era stata applicata la pena concordata tra le parti per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). L’imputato, nonostante l’accordo raggiunto con la pubblica accusa, lamentava davanti alla Suprema Corte diverse mancanze nella sentenza del giudice di merito.
I Motivi del Ricorso
Le doglianze del ricorrente si concentravano su tre punti principali:
1. Mancata motivazione sulla possibile assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p., che impone al giudice di prosciogliere l’imputato qualora ne ricorrano le condizioni.
2. Vizio di motivazione sulla misura della pena inflitta, ritenuta non adeguatamente giustificata.
3. Mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p.
In sostanza, il ricorrente cercava di rimettere in discussione elementi che sono tipicamente oggetto dell’accordo di patteggiamento.
Le Motivazioni della Cassazione sul patteggiamento e ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile, decidendo con procedura de plano, ovvero senza udienza. Le motivazioni della Corte sono un compendio dei principi consolidati in materia di patteggiamento e ricorso.
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che l’accordo tra le parti, tipico del patteggiamento, esonera l’accusa dall’onere della prova. Di conseguenza, la sentenza che recepisce tale accordo è considerata sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, la conferma della corretta qualificazione giuridica e la valutazione della congruità della pena concordata. Il giudice del merito si era attenuto a questa verifica, giudicando congrua la pena e sottolineando che dagli atti delle indagini preliminari (verbali di arresto, perquisizione, sequestro e accertamenti tecnici) non emergeva alcuna causa di proscioglimento immediato.
In secondo luogo, e con particolare enfasi, la Corte ha affrontato la questione della mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. Su questo punto, è stato richiamato un principio giurisprudenziale consolidato: il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile se lamenta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Questo perché tale causa di non punibilità non rientra tra le ragioni di immediato proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. La sua applicazione richiede un apprezzamento di merito, finalizzato a verificare i presupposti applicativi (modalità della condotta, esiguità del danno, etc.), che è del tutto incompatibile con la natura del rito del patteggiamento, basato sull’accordo e non su un’approfondita valutazione delle prove.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte rafforza la natura speciale e l’efficacia del patteggiamento come strumento di definizione alternativa del processo. Chi sceglie di patteggiare rinuncia a contestare il merito dell’accusa in cambio di un beneficio sanzionatorio. Di conseguenza, il successivo ricorso non può essere utilizzato per introdurre surrettiziamente valutazioni di merito che sono state volontariamente escluse con l’accesso al rito. L’impugnazione resta possibile solo per vizi specifici, come l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena, ma non per rimettere in discussione l’assenza di una motivazione approfondita, che il rito stesso non richiede.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per una presunta mancanza di motivazione sulla congruità della pena?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che l’accordo tra le parti esonera il giudice da una motivazione analitica. La sentenza è sufficientemente motivata con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica e della congruità della pena concordata, a meno che la pena non sia palesemente illegale.
Perché non si può chiedere in Cassazione l’applicazione della particolare tenuità del fatto dopo un patteggiamento?
Perché la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) non rientra tra le cause di proscioglimento immediato che il giudice deve verificare prima di ratificare il patteggiamento (art. 129 c.p.p.). La sua applicazione richiede una valutazione di merito incompatibile con la natura consensuale e semplificata del rito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. Inoltre, la legge prevede che il ricorrente venga condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41640 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2024 del TRIBUNALE di BARI
Giate-a 3A 4ge- a4+e- 15~
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 de 1990, la mancanza di motivazione in merito alla possibile assoluzione dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., alla misura della pena inflitta e alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena “patteggiata” (ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.: tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824). A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata che ha giudicato congrua la pena concordata tra le parti e ha altresì evidenziato che dagli atti delle indagini preliminari ( particolare dai verbali di arresto, di perquisizione e di sequestro e dall’accertamento tecnico scientifico sulle sostanze) non si rinveniva alcuna causa di proscioglimento dell’imputato, risultando pertanto la pronuncia oggetto del ricorso incensurabile in questa sede.
Ritenuto che manifestamente infondata è infine la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., atteso che «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata» (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, COGNOME, Rv. 272265 – 01, che ha rilevato come l’istituto introdotto dall’art. 131-bis cod. proc. pen. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in data 28/10/2024
Il GLYPH nsigliere es
Il President